Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29106 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente sez. –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato al lavoro, ora

denominato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.G., G.M. e T.M.L.,

elettivamente domiciliate in Palermo, via Simone Corleo 32, presso lo

studio dell’avv. Lombardo Angela, che le rappresenta e difende per

procura in atti unitamente all’avv. Milazzo Fabio;

– controricorrenti –

per la cassazione della decisione n. 506/2010, depositata dal

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in

data 14/4/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/12/2011 dai Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale dr. Ciccolo Pasquale Paolo Maria, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo ed il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che le controricorrenti in epigrafe indicate, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere che alcuni incrementi stipendiali venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici con conseguente corresponsione delle relative differenze economiche;

che il Presidente della Regione Siciliana ha decretato in conformità e gli interessati hanno promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti;

che la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato al lavoro, ora denominato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto assoluto di giurisdizione stante l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario;

che i controricorrenti hanno contestato la fondatezza dell’impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorari;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con le recenti sentenze nn. 2065 e 2818 – 2939/2011, queste Sezioni Unite hanno già rimeditato il problema e discostandosi dall’orientamento seguito in precedenza, hanno innanzitutto riconosciuto, con ampia ed articolata motivazione, che l’evoluzione del sistema portava ormai a configurare la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un provvedimento che pur non essendo formalmente giurisdizionale, poteva tuttavia costituire la base per l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza;

che una volta precisato quanto sopra, le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato;

che trattandosi di principi che il Collegio condivide e ribadisce, l’impugnazione di cui si discute va, pertanto, rigettata;

che in considerazione della data di proposizione del ricorso e dell’epoca delle suindicate pronunce, stimasi equo compensare per intero le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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