Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29106 del 13/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 13/11/2018), n.29106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25655/2011 R.G. proposto da:
L.R., rappresentato e difeso giusta delega in atti
dall’avv. Vincenzo Ravone del foro di Firenze con domicilio eletto
in Roma presso l’avv. Mario Tonucci, nel suo studio in via
Principessa Clotilde n. 7.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, n. 71/18/10 depositata il 21/07/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
20/6/2018 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del contribuente;
– in dettaglio, la CTR ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato per IRPEF 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente. L’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente agli art. 2967 e 2729 c.c. per avere illegittimamente il giudice del gravame erroneamente ritenuto la sussistenza dell’onere probatorio in capo al contribuente, a fronte delle contestazioni mosse dal Fisco, e comunque per non aver ritenuto idonea a vincere le presunzioni di cui all’art. 38 ridetto la documentazione prodotta; il motivo è infondato; la CTR ha fatto applicazione corretta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto di fronte a elementi di fatto addotti dall’Ufficio (discordanza tra il dichiarato del ricorrente, assai modesto rispetto al giro d’affari dell’impresa, e agli investimenti e disinvestimenti operati nell’anno stesso, oltre che alle spese sostenute, investimento immobiliare intervenuto nell’anno 2005) diretti a fondare la prova dell’esistenza del maggior reddito, ha esaminato i documenti addotti dal contribuente (estratto conto contabile, peraltro anonimo) e li ha ritenuti, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivo e qui non soggetto a censura, inadeguati a contrastare gli elementi addotti dall’Ufficio;
– il secondo motivo di ricorso contesta la violazione e/o errata applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1 e 3, per avere la CTR confuso la determinazione del reddito del ricorrente quale persona fisica con la determinazione del reddito del ricorrente quale imprenditore; il motivo è inammissibile in quanto (come si evince dal suo sviluppo, che consiste nella censura relativa, nel prosieguo, alla omessa valutazione della vetustà delle auto da parte dell’Ufficio) diretto a introdurre nuovamente elementi di merito la cui disamina è preclusa in sede di legittimità; e in quanto per difetto di autosufficienza non sono trascritti i documenti richiamati;
– il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o errata applicazione di norma di legge con riferimento alla tabella allegata al D.M. 19 novembre 1992, in relazione anche agli art. 1882 e 1885 c.c., per avere il secondo giudice parificato, nella valutazione degli elementi presuntivi da cui dedurre il maggior reddito accertato, il Fondo pensione Fideuram ad una assicurazione, con applicazione del coefficiente 10; anche questo motivo è inammissibile in quanto diretto a introdurre nuovamente elementi di merito la cui disamina è preclusa in sede di legittimità; e perchè non sono trascritti i documenti richiamati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.000 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018