Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29103 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 18/12/2020), n.29103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24328/2019 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY,

23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cronol. 9537/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 17/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.D. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

Il Tribunale di Ancona adito ebbe a rigettare il ricorso poichè, in conseguenza del cambiamento politico avvenuto recentemente in Costa d’Avorio, le asserite ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine, addotte dal richiedente asilo, non erano più attuali e non erano sussistenti le condizioni prescritte dalla normativa per il riconoscimento di alcuno degli istituti correlati alla protezione internazionale od umanitaria.

Il K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio marchigiano articolando tre ragioni di censura.

Il Ministero degli Interni ha depositato nota d’intervento ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da K.D. appare inammissibile.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, della disciplina portata nella Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione alla situazione socio-politica esistente nella Costa d’Avorio, che, secondo fonti internazionali, invece risulta ancora connotata da instabilità politica, sociale ed economica, sicchè risulta concorrere grave rischio per la sua incolumità se ripatriato.

Con la seconda ragione di doglianza il K. deduce omesso esame della sua storia in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Costa d’Avorio poichè il Collegio dorico avrebbe malamente apprezzato le dichiarazioni da lui rese in sede amministrativa.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il K. rileva violazione delle prescrizioni portate nella direttiva U.E. n. 83/2004 e nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio, posto che il Tribunale non avrebbe rispettato i criteri di valutazione desumibili da detti atti normativi.

In limine deve la Corte rilevare come concorra autonoma ragione per dichiarare inammissibile il ricorso.

La procura ad litem – dichiaratamente apposta a margine ma in effetti collocata su foglio autonomo allegato al ricorso – risulta priva della data di suo rilascio ed un tanto in contrasto con il puntuale disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, omissione che risulta sanzionata dall’inammissibilità del ricorso.

Difatti la citata norma, innovando con riguardo alle caratteristiche proprie della procura al difensore per il giudizio di legittimità – specialità della procura -, ha introdotto lo specifico requisito della certificazione, da parte del difensore, oltre che della firma del cliente – vera di firma -, anche ed appositamente, della data di rilascio della procura stessa.

Data che, anche, deve esser successiva alla comunicazione del provvedimento che s’impugna con il ricorso per cassazione.

Quindi la norma, non già, interviene in punto specialità della procura – assicurata dalla sua incorporazione con l’atto d’impugnazione ex Cass. sez. 1 n. 5722/02 Cass. sez. 1 n. 24670/19 ovvero con la menzione dei dati individualizzanti il provvedimento impugnato -, bensì prescrive nuovo e speciale requisito correlato in modo peculiare alla natura della controversia in materia di immigrazione – Cass. sez. 1 n. 2342/20 – che va ad aggiungersi al principio della specialità. Difatti il Legislatore ha stabilito la specifica attestazione del difensore circa la data di rilascio della procura, per giunta in momento successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, per evitare che la procura al difensore sia rilasciata in momento anteriore alla conoscenza della decisione da impugnare, ossia sia manifestazione di una programmata litigiosità, che prescinde dalle motivazioni esposte dal Giudice a sostegno della sua decisione. Ed inoltre detto specifico adempimento appare anche teso ad attestare l’effettiva presenza del richiedente asilo sul suolo della Repubblica al momento della sottoscrizione del mandato speciale ad impugnare per cassazione il decreto del Tribunale, requisito necessario a lumeggiare siccome effettivo l’interesse alla protezione da parte dello Stato italiano, sotteso al procedimento giudiziario.

Tali ragioni supportano la conclusione dogmatica cui è pervenuto questo Collegio poichè una diversa ricostruzione della valenza di detta norma, ossia mero rafforzamento del requisito della specialità della procura, comporterebbe la sostanziale nullificazione d’ogni ragione di emanazione della norma speciale in questione.

L’assenza della data cronologica in calce alla procura portata sull’atto d’impugnazione di causa importa anche che nemmeno sia intervenuta la prescritta apposita certificazione del difensore circa la data di suo rilascio con il conseguente vizio comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso Cass. sez. 1 n. 1047/20, Cass. sez. 2 n. 20932/20.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

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