Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29102 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23024/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA,

45, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO D’UFFIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA CORTESINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5521/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

Il Tribunale di Milano adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente le ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine, addotte dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio, non erano credibili e non sussistenti le condizioni prescritte dalla normativa per il riconoscimento di alcuno degli istituti correlati alla protezione internazionale.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio lombardo articolando cinque ragioni di censura.

Il Ministero degli Interni ha depositato controricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto da M.M. risulta inammissibile.

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, poichè gli atti del procedimento a lui diretti non sono stati tradotti in inglese – lingua veicolare.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce nullità, conseguente alla dianzi citata omissione, di ogni atto dell’intero procedimento.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il M. deduce omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra del 1951 poichè non adeguatamente considerato che egli nel suo Paese era stato condannato a morte.

Con la quarta doglianza il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè il primo Giudice non ha considerato la situazione sistematica di violazione dei diritti umani in Pakistan.

Con la quinta ragione di ricorso il M. rileva omesso esame di fatto decisivo e violazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 18, poichè non è stato tenuto conto della circostanza che, durante il viaggio lungo la rotta balcanica, egli fu vittima di sfruttamento.

In limine deve la Corte rilevare come concorra ragione di inammissibilità del ricorso.

La procura ad litem, apposta a margine della prima pagina del ricorso, risulta priva della data di suo rilascio ed un tanto in contrasto con il puntuale disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, omissione che risulta sanzionata dall’inammissibilità del ricorso.

Difatti la citata norma, innovando con riguardo alle caratteristiche proprie della procura al difensore per il giudizio di legittimità – specialità della procura -, ha introdotto lo specifico requisito della certificazione, da parte del difensore, oltre che della firma del cliente – vera di firma -, anche ed appositamente, della data di rilascio della procura stessa.

Data che deve esser successiva alla comunicazione del provvedimento che s’impugna con il ricorso per cassazione.

Quindi la norma, non già, interviene in punto specialità della procura – assicurata dalla sua incorporazione con l’atto d’impugnazione ex Cass. sez. 1 n. 5722/02 Cass. sez. 1 n. 24670/19 -, bensì prescrive nuovo e speciale requisito correlato in modo peculiare alla natura della controversia in materia di immigrazione – Cass. sez. 1 n. 2342/20 – che va ad aggiungersi al principio della specialità. Difatti il Legislatore ha stabilito la specifica attestazione del difensore circa la data di rilascio della procura, per giunta in momento successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, per evitare che la procura al difensore sia rilasciata in momento anteriore alla conoscenza della decisione da impugnare, ossia sia manifestazione di una programmata litigiosità, che prescinde dalle motivazioni esposte dal Giudice a sostegno della sua decisione e dalla effettiva presente sul territorio della Repubblica del richiedente asilo.

Tali ragioni supportano la conclusione dogmatica cui è pervenuto questo Collegio poichè una diversa ricostruzione della valenza di detta norma, ossia mero rafforzamento del requisito della specialità della procura, assicurato anche con attestazione avente altra finalità – comunicazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 4 – allegata al ricorso, comporterebbe la sostanziale nullificazione d’ogni ragione di emanazione della norma speciale in questione.

L’assenza della data cronologica in calce alla procura portata sull’atto d’impugnazione di causa importa anche che nemmeno sia intervenuta la prescritta apposita certificazione del difensore circa la data di suo rilascio con il conseguente vizio comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso – Cass. sez. 1 n. 1047/20, Cass. sez. 2 n. 18746/20 -.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite per questo giudizio di legittimità tassate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

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