Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2910 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, (ud. 14/02/2019, dep. 07/02/2020), n.2910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13306-2017 proposto da:

R.S., R.R., P.M., R.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MARINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ADOLFO LARUSSA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 2162/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositate il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con ricorso del 10/2/2016 P.M., R.S., R.T. e R.R. proponevano ricorso alla Corte di appello di Catanzaro per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per danno morale e per danno patrimoniale a causa della irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1-bis in relazione al procedimento r.g.n. 32/99, svoltosi davanti al Tribunale di Catanzaro e conclusosi con sentenza n. 122 del 3/6/2014, divenuta definitiva il 20/7/2015.

Con decreto del 9/3/2016, il giudice delegato dal presidente riconosceva un indennizzo pari ad Euro 9.000 per ciascuna ricorrente a titolo di danno non patrimoniale e rigettava invece la domanda di indennizzo del danno patrimoniale.

2. Contro tale decreto le ricorrenti proponevano opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter lamentando l’erroneità della decisione adottata dal giudice delegato nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di danno patrimoniale nonchè in relazione alla quantificazione di quello non patrimoniale loro riconosciuto.

La Corte di appello di Catanzaro, con decreto n. 2162 del 17/11/2016, rigettava l’opposizione, confermando la decisione del primo giudice.

3. Avverso il decreto ricorrono per cassazione P.M., R.S., R.T. e R.R..

L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, che concernono entrambi la conferma del rigetto della richiesta di indennizzo del danno patrimoniale.

a) Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., R.D. n. 267 del 1942, artt. 92 e 93, L. n. 89 del 2001, art. 3 nonchè artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto di non accogliere la domanda di indennizzo del danno patrimoniale “asserendo che non è stata provata l’impossibilità di recuperare la somma richiesta, in tutto o in parte, in sede fallimentare, mediante il procedimento di insinuazione allo stato passivo e che non sono state provate le condizioni economiche della società prima del suo fallimento”; in particolare, la Corte di appello ha affermato di non accogliere la domanda perchè non è stata provata “l’impossibilità di recuperare dette somme, in tutto o in parte, in sede fallimentare, mediante procedimento di insinuazione nello stato passivo”, quando invece le ricorrenti non avevano intentato alcuna insinuazione al passivo fallimentare, e non potevano quindi darne prova, semplicemente perchè in quella fase non erano ancora in possesso di un legittimo titolo per insinuarsi, come anche ha loro addossato il mancato assolvimento dell’onere di depositare la consulenza tecnica d’ufficio, onere non spettante alle ricorrenti.

Il motivo non può essere accolto. La Corte di appello – in conformità con il costante orientamento di legittimità secondo cui “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del danno evento” (così, ex multis, Cass. 18239/2013, più di recente ribadita da Cass. 11829/2018) – ha ritenuto, secondo il suo prudente apprezzamento, non raggiunta tale prova, non avendo correttamente ritenuto sufficiente l’allegazione della mera “impossibilità di recuperare le somme riconosciute in sentenza, a causa della liquidazione e poi del fallimento della società soccombente”, a fronte della mancata prova dell’impossibilità di recuperare le somme riconosciute in sentenza e della mancata dimostrazione delle condizioni economiche della società al momento della instaurazione della lite (al riguardo cfr. Cass. 11829/2018, che ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non provato il danno patrimoniale conseguente al sopravvenuto sequestro di prevenzione della società debitrice nelle more della definizione del processo presupposto, dovendosi dimostrare che, anteriormente all’adozione della misura, il patrimonio della società fosse capiente).

b) Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la motivazione della Corte d’appello “risulta adottata in contrasto con la documentazione risultante negli atti, e per tale deve ritenersi contraddittoria e viziata da illogicità manifesta, e dunque nulla”.

Il motivo non può essere accolto, in quanto se in rubrica denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, nello svolgimento contesta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, che, laddove si occupa della quantificazione del danno morale, farebbe propria “l’esistenza e la complessità delle operazioni peritali finalizzate alla ricostruzione delle condizioni economiche della Autocalabria srl prima del fallimento” e poi, sulla posta del danno patrimoniale, non si accontenta invece delle produzioni delle ricorrenti, “richiedendo, persino, l’allegazione della perizia d’ufficio”.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione, oggi non più autonomamente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è comunque ravvisabile nella fattispecie in esame, avendo la Corte d’appello da un lato rilevato la durata del processo presupposto “anche in considerazione della complessità delle indagini peritali” e dall’altro lato affermato la mancata produzione nel giudizio di equa riparazione della consulenza tecnica d’ufficio esperita nel processo presupposto (mancata produzione non contestata dalle ricorrenti; v. le pp. 6-7 del ricorso).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla viene disposto circa le spese del presente giudizio non avendo l’intimato Ministero proposto difese.

Ratione materiae il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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