Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2910 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2910 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: NOCERA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13184/2012 R.G. proposto da
LA SORGENTE – Società di Gestione del Risparmio s.p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
giusta procura speciale

in

allegato

a I ricorso,

clall’avv_ Maria

Assunta Coluccia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in
Roma, via Claudio Monteverdi n. 16
-ricorrente contro
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenteavverso la sentenza n. 114/14/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, depositata il 25/11/2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017
dal dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario,
applicato alla Sezione Tributaria;

Data pubblicazione: 07/02/2018

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 25/11/2011, la Commissione
Tributaria Regionale della Puglia (hinc: CTR), ha accolto l’appello
proposto dall’Agenzia avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari (hinc: CTP) n. 161/08/2010 in ordine
al ricorso proposto dalla contribuente società avverso gli avvisi di
liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecaria e

– adibito a cinema ed albergo – in corso di ristrutturazione, atto di
trasferimento soggetto ad IVA.
La CTR, nel riformare la decisione di primo grado che aveva
accolto il ricorso introduttivo della contribuente, ha evidenziato che
a nulla rileva il fatto che l’immobile all’atto vendita era in corso di
ristrutturazione, in quanto lo stesso per tutto il periodo è stato
riportato in catasto nella categoria D/2, come tale appartenente al
ciclo produttivo, e la sua natura strumentale non muta per effetto
dell’intervento di ristrutturazione in corso. Ai sensi dell’art. 10 del
d. Igs. n. 347 del 1990 le volture catastali sono soggette
all’imposta proporzionale del 10 per mille sul valore degli immobili,
anche se strumentali, ancorchè assoggettati ad IVA ex art. 10,
comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972. Allo stesso modo,
ai sensi dell’art. 1-bis della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del
1990, l’imposta ipotecaria è dovuta in misura proporzionale del 3%
sulle trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di
detti beni immobili strumentali, anche se assoggettati ad IVA.
Avverso questa decisione, la società ricorrente ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di doglianza, e
depositato memoria ai sensi dell’art 380-bis, comma 1, cod. proc.
civ.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 1-bis della
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catastale con riferimento alla cessione di un immobile strumentale

Tariffa allegata al d. Igs. n. 347 del 1990, in materia di imposta
catastale, in comb. disp. con l’art. 35, comma 10-ter del d. I. n.
223/2006, conv. nella I- n. 248 del 2006, concernente la riduzione
alla metà delle aliquote ipotecaria e catastale per gli acquisiti dei
fondi immobiliari chiusi, nonché dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c., evidenziando che la regola generale in tema di imposte

trasferimenti di immobili soggetti ad IVA. Tale assunto si fonda sul
fatto che il rinvio operato dalle disposizione del d. Igs. n. 347 del
1990 alle cessioni di fabbricati strumentali è limitato alle operazioni
effettuate “entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento” (art. 10, n. 8-ter, lett. a)).
1.2. Il motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata si evince che al momento del contratto
di cessione, stipulato il 1° dicembre 2009, l’immobile era in corso di
ristrutturazione e che lo stesso rivestiva (e riveste) la natura di
immobile strumentale alla gestione corrente dell’impresa,
caratteristica non mutata per effetto dell’intervento edilizio.
Secondo la contribuente, trattandosi di immobile in corso di
ristrutturazione, esso non può rientrare nella previsione di cui
all’articolo 10, comma 1, numero 8 ter, del d.p.r. 633/1972, che
prevede l’esenzione da Iva per le cessioni di fabbricati strumentali,
posto che la norma stessa prevede che si debba trattare di
fabbricato non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni sicché la circostanza che l’immobile non sia ultimato
escluderebbe di poterne affermare la strumentalità all’esercizio
dell’impresa. Inoltre, secondo la tesi del contribuente, il rinvio al
trasferimento di immobili strumentali di cui all’art. 10, comma 1, n.
8-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 – operato dall’art. 1-bis della
Tariffa allegata al d. Igs. n. 347 del 1990 e dall’art. 10, comma 1,
del medesimo d. Igs. 347 del 1990, introdotto dall’art. 35, comma
10-bis del d.l. n. 223 del 2006 – è da intendersi limitato ai
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ipotecaria e catastale è l’applicazione in misura fissa per i

fabbricati di cui alla lettera a) della citata norma, i cui trasferimenti
sono soggetti ad IVA in quanto esclusi dal regime di favore,
comprendente le cessioni effettuate entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento.
Occorre osservare sul punto che l’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 12/E del 1 marzo 2007, ha affermato che «occorre
tener conto che l’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del d.P.R. n. 633 del

fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati “non
ultimati”. Ciò diversamente da quanto espressamente previsto in
altri ambiti normativi (come, ad esempio, il n. 21) della Tabella A,
parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e il n. 127-undecies)
della Tabella A, parte III, allegata al medesimo d.P.R.). Ciò induce
a ritenere che la cessione di un fabbricato effettuata da un
soggetto passivo d’imposta in un momento anteriore alla data di
ultimazione dei lavori sul medesimo (come nel caso in esame) sia
esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 8-ter)
dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 trattandosi di un bene ancora
nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in
ogni caso assoggettata ad IVA. Indicazioni del medesimo tenore
sono contenute nella circolare n. 12/E del 12.3.2010.
In merito, questa Corte ha affermato che “le cessioni di beni
strumentali non ultimati, ove avvengano nell’ambito del circuito
produttivo, sono soggette ad I.V.A., non ricadendo nell’esenzione di
cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, e,
conseguentemente, ad imposte ipotecarie catastali in misura
proporzionale, ai sensi dell’art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs.
n. 347 del 1990” (Sez. 5, n. 23499 del 18/11/2016).
Di contro, l’esclusione dall’esenzione delle cessioni effettuate dalle
imprese costruttrici entro quattro anni dalla data della ultimazione
della costruzione di cui alla lett. a) dell’art. 10, comma 8-ter,
citato, risponde alla differente

ratio

di favorire le imprese

costruttrici le quali possono giovarsi della sottoposizione ad Iva in
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1972, nell’individuare il regime IVA applicabile alla cessione di

quanto partecipi del ciclo produttivo. Infatti, il regime di esenzione
dell’IVA (con conseguente assoggettamento dell’atto all’imposta di
registro) opera per il caso in cui l’immobile non ancora completato
pervenga al consumatore finale.
La CTR ha correttamente applicato le norme richiamate, ritenendo
pienamente appartenente al ciclo produttivo il fabbricato
strumentale trasferito, pur interessato da lavori di ristrutturazione.

n. 223 del 2006, conv. con I. n. 248 del 2006, che prevede una
riduzione della metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e
catastale per le volture e le trascrizioni relative alle cessioni di beni
strumentali di cui al citato art. 10, primo comma, 8-ter, anche se
assoggettati ad IVA, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi ex
art. 37 T.U. disposizioni in tema di intermediazione finanziaria,
deve osservarsi che non sussistono le condizioni per l’applicazione
di tale regime di favore, atteso che, come emerge dalla sentenza
impugnata, l’immobile strumentale (l’intero fabbricato “Grande
albergo Oriente”, in Bari) è stato acquistato dalla società ricorrente
per conto del Fondo Comune di Investimento Mobiliare
Multicomparto di Tipo Chiuso denominato “Donatello – Comparto
Puglia Due”, soggetto che non ha preso parte all’atto di cessione
oggetto di “voltura e trascrizione”.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto.
4. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla
refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente Agenzia, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione
delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, che
liquida in C 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione
civile, il 19 luglio 2017.

Quanto al profilo della violazione dell’art. 35, comma 10-ter del d.l.

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