Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2910 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2661-2013 proposto da:

A.S. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCESCO MANZON giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AURUNCO BONIFICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 06/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. A.S. impugnava la cartella di pagamento a mezzo della quale il Consorzio Aurunco di Bonifica aveva chiesto il pagamento di Euro 7.337 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario relativi all’anno 2007 per immobili di proprietà del ricorrente ricadenti nel territorio consortile. La commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Consorzio, la commissione tributaria regionale della Campania lo accoglieva sul rilievo che il piano di classifica, dal quale discendeva la proporzionalità tra il beneficio ricavato da ogni immobile dall’attività di bonifica ed il contributo richiesto, non era stato impugnato dal contribuente, così come non risultava impugnato il provvedimento che aveva determinato il perimetro di contribuenza.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione A.S. affidato a cinque motivi. Il consorzio di bonifica non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58. Sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di inammissibilità dedotto dall’appellato secondo cui il consorzio aveva introdotto nuovi elementi di fatto e di diritto nonchè depositato documenti che non erano stati prodotti in primo grado. In particolare il consorzio avrebbe dovuto fornire nel giudizio di primo grado la prova della perimetrazione di contribuenza e della sua approvazione con decreto ministeriale mentre, invece, nel solo giudizio di appello l’ente aveva affermato che avrebbe provveduto in seguito a depositare copia della perimetrazione di contribuenza non appena ne fosse venuto in possesso.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 11 del 1972 ed alla L.R. n. 44 del 1994, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha tenuto conto delle norme di riferimento per l’approvazione della pianificazione generale in materia di bonifica.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, essendosi limitata la CTR alla laconica affermazione di principio secondo una logica assertiva in assenza di un iter logico giuridico.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la CTR ritenuto che il contribuente avesse l’onere di impugnare il provvedimento che aveva determinato il perimetro di contribuenza dando, così, per scontato che fosse documentato in atti l’esistenza del perimetro stesso mentre, invece, non esisteva alcun documento probatorio in tal senso.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 2967 c.c., per difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell’imposizione tributaria, posto che la presunzione del beneficio con conseguente inversione dell’onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza.

8. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

9. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la CTR ha accertato che il contributo richiesto è stato indicato nel bilancio preventivo che non è stato impugnato dal contribuente. Ne deriva che, non avendo il ricorrente impugnato il bilancio preventivo – che presuppone e richiama il provvedimento di perimetrazione di contribuenza – non può egli dolersi della mancata conoscenza di tale ultimo provvedimento o della mancata produzione in giudizio ad opera del consorzio.

10. L’accertata definitività del bilancio preventivo determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione del consorzio.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA