Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 291 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 12/01/2021), n.291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19290/2018 R.G. proposto da:

SOLAR ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

B.F.W., rappresentata e difesa dagli Avv. Lukas von

Lutterotti e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultima in Roma, via G. Borsi, n. 4;

– ricorrente –

contro

EDILCOOP SALENTINA SOC. COOP. EDILIZIA P.A., in persona del

presidente del consiglio di amministrazione p.t.

M.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Franco, con domicilio

eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 38, presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe Aprile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 391/18

depositata il 9 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che, con lodo emesso il 6 maggio 2014, l’arbitro unico nominato per la risoluzione di una controversia insorta tra la Solar Italia S.r.l. e l’Edilcoop Salentina Soc. Coop. Edilizia p.a. relativamente all’esecuzione di un contratto stipulato l'(OMISSIS), ed avente ad oggetto la manutenzione e la gestione di un impianto fotovoltaico sito in (OMISSIS), dichiarò parzialmente risolto il contratto, per effetto della clausola risolutiva espressa fatta valere dalla Solar Italia in relazione all’inadempimento dell’Edilcoop Salentina, e condannò la prima al pagamento della somma di Euro 12.220,23, oltre IVA ed interessi, a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite prima della risoluzione;

che, con sentenza del 9 aprile 2018, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla Solar Italia;

che avverso la predetta sentenza la Solar Italia ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, al quale l’Edilcoop ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che, nell’escludere la contraddittorietà del lodo nella parte concernente la decorrenza degli effetti della risoluzione, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che il predetto vizio sia configurabile soltanto in caso di omessa motivazione o di contrasto tra motivazione e dispositivo, laddove l’omessa motivazione è autonomamente contemplata dall’art. 829, comma 1, n. 12 cit.;

che, ad avviso della ricorrente, il vizio di motivazione deve invece tradursi nell’impossibilità di verificare la correttezza e la coerenza del ragionamento condotto dall’arbitro, ed è ravvisabile, in particolare, in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che investa il contenuto della motivazione relativa all’accertamento in fatto;

che erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’impugnazione attenesse al merito della controversia, in quanto riferibile alla valutazione della sussistenza e dell’importanza dell’inadempimento, non avendo essa ricorrente altro modo di dimostrare la contraddittorietà del lodo, se non attraverso la disamina del fatto e delle allegazioni documentali;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 1362 c.c., osservando che la coerenza del lodo era valutabile esclusivamente attraverso la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’arbitro, il quale, pur avendo accertato l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di manutenzione e gestione e quello di compravendita che l’aveva preceduto, non vi ha poi ricollegato alcun effetto, avendo omesso di dichiarare la risoluzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo contratto;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati;

che a fondamento della decisione la Corte salentina ha correttamente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di arbitrato, secondo cui la nozione di contraddittorietà cui faceva riferimento l’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, (oggi trasfuso, in parte qua, nella medesima Disp., n. 11, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 24, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) non corrisponde a quella di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass., Sez. VI, 18/05/2018, n. 12321; Cass., Sez. I, 25/01/2016, n. 1258; 28/05/2014, n. 11895);

che il predetto orientamento non trova smentita nella disposizione di cui al medesimo art. 829, n. 12, il quale, nel consentire l’impugnazione di nullità nel caso in cui il lodo abbia omesso di pronunciare su alcune delle domande o eccezioni proposte dalle parti in conformità della convenzione di arbitrato, si riferisce all’ipotesi, diversa da quella del difetto assoluto di motivazione e corrispondente piuttosto a quella di cui all’art. 112 c.p.c., in cui gli arbitri non abbiano fornito risposta ad uno o più quesiti sottoposti al loro esame, e riconducibili all’ambito di operatività del compromesso;

che, pur sostenendo il contrario, la stessa ricorrente finisce d’altronde per ammettere che, ai fini della contraddittorietà richiesta dall’art. 829, comma 1, n. 11 cit., è necessario che la motivazione sia affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in tal modo sostanzialmente riconoscendo la sostanziale corrispondenza di tale nozione a quella enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all’anomalia motivazionale deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053);

che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, sulla base di un approfondito esame delle ragioni addotte a fondamento del lodo, ha escluso che quest’ultimo fosse affetto da lacune o incongruenze di gravità tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall’arbitro per giungere alla decisione, ritenendo perfettamente consequenziali anche le statuizioni contenute nel dispositivo, e desumendo quindi dalle censure proposte l’intento della ricorrente di sollecitare, attraverso l’apparente deduzione della nullità del lodo, un riesame del merito della controversia;

che non può condividersi l’affermazione del ricorrente, secondo cui le predette carenze potevano essere evidenziate esclusivamente attraverso la disamina del fatto e dei documenti prodotti nel procedimento arbitrale, non potendo gli stessi costituire oggetto di esame diretto da parte del giudice investito dell’impugnazione del lodo, il quale deve procedere esclusivamente alla verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, essendo precluso il riesame delle questioni di merito agli stessi sottoposte, fatta eccezione soltanto per il caso in cui la motivazione del lodo sia totalmente mancante o assolutamente carente (cfr. Cass., Sez. I, 8/06/2007, n. 13511);

che, anche a voler ravvisare un difetto di consequenzialità tra il collegamento funzionale accertato tra il contratto di manutenzione e gestione stipulato tra le parti e quello di compravendita che lo aveva preceduto e la dichiarazione di risoluzione parziale del primo, tale vizio non sarebbe comunque riconducibile alla nozione di contraddittorietà del lodo, nel senso dianzi indicato, rinvenendosi tanto nel dispositivo quanto nella motivazione e non riguardando la ricostruzione dei fatti, ma l’individuazione delle conseguenze giuridiche agli stessi ricollegabili, ascrivibile all’ambito della motivazione in diritto;

che correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di far valere il predetto vizio mediante l’impugnazione per nullità, in virtù del richiamo art. 829 c.p.c., comma 3, che consente di far valere la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia soltanto nel caso in cui tale facoltà sia espressamente prevista dalle parti o dalla legge, nonchè dell’osservazione che nella specie la clausola compromissoria non recava un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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