Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 291 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 12/01/2010), n.291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATA, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

la stessa domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Sig. F.M., rappresentata e difesa dal Dott. FIORE Umberto

e presso il suo studio domiciliata in Torrecuso (BN), alla Via

Collepiano;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/31/04 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 31, il 7 giugno 2004, depositata

il 5 luglio 2004 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Sergio Fiorentino che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la cassazione con rinvio al

primo giudice.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con p.v.c. del 30 aprile 1999, il Comando Nucleo di Polizia Tributaria di Benevento rilevava che la soc. F. & F. s.n.c., con sede in (OMISSIS), amministrata dai coniugi F.U. e F.G., disponeva di una documentazione estremamente frammentaria.

In particolare non venivano esibite le fatture attive e passive relative agli anni dal 1994 al 1997, così come, sempre per i medesimi anni, i registri IVA, il libro giornale ed il registro dei beni ammortizzabili.

Inoltre, emergevano numerose discrasie dai bilanci, dei quali erano state redatte varie copie, con dati discordanti tra loro.

La Guardia di Finanza riteneva opportuno effettuare ulteriori accertamenti analitici ed approfonditi, attraverso controlli incrociati presso le ditte risultanti dalla documentazione disponibile.

Da tali controlli, emergevano le seguenti irregolarità: indebita contabilizzazione di costi relativi ai contratti di locazione finanziaria n. (OMISSIS), ritenuti fittizi; indebita detrazione di costi e deduzione di costi e ammortamenti; omessa contabilizzazione di ricavi. In base alle risultanze di tale p.v.c., l’ex Ufficio provinciale IVA di Benevento emetteva, nei confronti della snc un avviso di rettifica per l’anno 1993, mentre l’Ufficio Distrettuale II.DD. di Benevento, con avviso di accertamento, recuperava a tassazione, per l’anno 1997, la somma complessiva di L. 945.428.000, di cui L. 114.671.338 quali costi indeducibili e L. 799.020.000 quali ricavi non dichiarati.

Su tali cifre venivano determinate le maggiori imposte dovute e le sanzioni applicali ili, comprese quelle relative alla omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili.

Sul la base di tale accertamento compiuto nei confronti della società F. & F. s.n.c., l’Ufficio emetteva anche un avviso di accertamento nei confronti del socio, Sig. F.M., imputandole, ai fini IRPEF, quale maggior reddito di partecipazione, una corrispondente quota del maggior reddito societario accertato.

Avverso tale avviso, il Sig. F.M. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che, con sentenza 112/7/02, lo accoglieva sul presupposto del precedente annullamento del corrispondente avviso di accertamento noi confronti della società.

Avverso tale decisione, l’Ufficio interponeva appello, richiamando tutti i motivi posti a base dell’accertamento nei confronti sia della società che dei soci.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza n. 46/31/04, pronunciata il 7 giugno 2004 e depositata il 5 luglio 2004, respingeva l’appello, osservando che risultava in atti la sentenza n. 234 del 2002, con cui la C.T.R. si era espressa a favore dell’annullamento degli avvisi di accertamento alla società, prodromici all’avviso nei confronti del Sig. F..

Avverso tale sentenza, l’Agenzia del le Entrate proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Non svolgeva attività difensiva l’intimata contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di controversia su accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi di società di persone.

E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è motivo qui per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. 14815/08).

Alla luce della giurisprudenza ut supra il processo che ne occupa deve ritenersi affetto da nullità assoluta.

Alla luce dei profili processuali e sostanziali della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciandosi sul ricorso, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA