Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29098 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente sez. –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14408-2011 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 7,

presso lo studio dell’avvocato CORONATI NICOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNETTI NICOLA, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 21/2011 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE 1^

GIURISDIZIONALE CENTRALE di ROMA, depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l’Avvocato Nicola BRUNETTI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 35 del 2010 la Corte dei Conti, Sezione Puglia, condannò il prof. B.G. – docente di scuole pubbliche fatto segno a sentenza di applicazione della pena di anni due, su richiesta concordata dalle parti, per atti di libidine commessi nell’orario scolastico – al pagamento in favore del Ministero della somma di Euro 25.776 per risarcimento del danno all’immagine patito dall’Amministrazione. L’interessato propose appello e contestualmente propose sia istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 231 e 233 sia istanza per immediata declaratoria di nullità della sentenza 35/2010 impugnata, essa essendo stata emessa, ad avviso del B., in difetto dei requisiti imposti dal D.L. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter convertito in L. n. 102 del 2009 (come modificata successivamente).

La adita Sezione d’Appello, con ordinanza 40 del 2010 dichiarò inammissibile tanto l’istanza di definizione agevolata quanto l’istanza di nullità ex art. 17, comma 30 ter citato: quanto alla prima perchè la gravità del fatto ostava al suo accoglimento e quanto alla seconda perchè la sua deduzione dovevasi ritenere preclusa ex art. 345 c.p.c. essa non essendo stata sollevata, come ben possibile, nel processo di primo grado definito ben dopo la entrata in vigore della novella e perchè la nullità doveva essere esclusa le volte in cui la Corte avesse comunque pronunziato sentenza prima del 3.8.2009 (nella specie essendo stata emessa dalla Sezione Puglia sentenza – ordinanza in data 22.1.2009). Il B. quindi chiese la revoca della ordinanza 40 del 2010 (stante la sopravvenienza di Corte Costituzionale 355 del 2010) e propose reclamo contro la stessa ordinanza sia nella parte in cui aveva rigettato l’istanza di declaratoria nullitatis sia nella parte in cui aveva respinto la richiesta di definizione agevolata. Con ordinanza 4.5.2011 la Corte dei Conti Sezione Centrale di appello ha quindi dichiarato inammissibili i due reclami e rigettato l’istanza di revoca, affermando che la decisione negativa sulla istanza di definizione agevolata così come quella che aveva negato la declaratoria nullitatis non dovevano considerarsi reclamabili non essendovi previsione che lo consentisse e non potendo applicarsi analogicamente gli artt. 669 terdecies e segg. c.p.c., che quanto alla richiesta di revocare il rifiuto alla declaratoria di nullità essa andava disattesa per le stesse ragioni (preclusione processuale), dei tutto assorbenti, già valutate dal primo provvedimento, che peraltro la richiesta era nel merito infondata posto che sussisteva la condizione ostativa alla applicazione della nullità ex art. 17, comma 30 ter avendo la Sezione emesso la decisione non definitiva 22.1.2009 (la quale, pur non attingente il merito, doveva considerarsi ricompresa nella clausola di salvezza di cui al disposto di legge). Per la cassazione di tale ordinanza il B. ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1 resistito da controricorso del P.G. contabile, nel quale si reitera la disattesa tesi e si afferma che la pronunzia avesse esulato dai limiti giurisdizionali tracciati dall’art. 17, comma 30 ter (come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 355 del 2010) sia là dove aveva ritenuta preclusa per mancata deduzione in primo grado la questione di nullità, di contro sollevabile in ogni momento, sia là dove aveva affermato essere intervenuta sentenza (ostativa alla nullità) in ipotesi nella quale la decisione 22.1.2009 aveva solo disatteso eccezioni processuali e disposto per il prosieguo. Il ricorso del B. è stato quindi illustrato con memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perchè l’ordinanza impugnata non è suscettibile di ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1. Il ricorrente contesta la legittimità del rigetto disposto dalla ordinanza 4.5.2011 con riguardo sia alla istanza di revoca della ord. 40/2010 (di rifiuto di declaratoria nullitatis) sia al contestuale reclamo formulato avverso la stessa ordinanza del 2010: a fondamento della contestazione pone la questione di indebito esercizio di giurisdizione in un caso in cui essa non sarebbe dalle norme autorizzata. Tale indebito esercizio sussisterebbe – ad avviso del ricorrente – alla stregua dell’opinione che si ritiene essere stata espressa da Corte Cost., nelle decisioni 355 del 2010 e 286 del 2011.

Assorbente è però il rilievo che la ipotizzata pronunzia sulla propria giurisdizione è avvenuta con provvedimento 40/2010 confermato con la qui impugnata ordinanza 4,5.2011 e quindi, come rilevato dal controricorrente P.M. contabile, con un atto che da un canto è privo di alcun requisito formale per essere ritenuto una sentenza e che, dall’altro canto, non assume profili di definitività nel decidere la questione. Sotto il primo profilo devesi rammentare che queste Sezioni Unite con la recente ordinanza 24076 del 2011 – ed in relazione ad ipotesi nella quale la pronunzia di una decisione sulla nullità D.L. n. 78 del 2009, ex art. 17, comma 30 ter convertito in L. n. 102 del 2009 era invocata come ostativa alla proposizione del regolamento ex art. 41 c.p.c. – hanno affermato che ove il provvedimento, pur denominato ordinanza, rechi l’intestazione alla Repubblica Italiana, sia pronunziato in nome del Popolo Italiano e sia sottoscritto da Presidente ed estensore, esso – ove il contenuto sia definitivo della quaestio nullitatis sottoposta – devesi considerare sentenza. Nella specie l’ordinanza 4.5.2011 qui in disamina non è adottata “In nome del Popolo Italiano” e reca la sottoscrizione del solo Presidente (pur in intestazione essendo indicata la persona del diverso relatore).

Sotto il secondo profilo emerge che nel rigettare l’istanza e nel confermare la pregressa negatoria della questione di nullità, la richiamata “ordinanza” non definisce in alcun modo il merito e neanche pregiudica la diversa decisione che sulla quaestio nullitatis potrebbe assumersi in sede di decisione definitiva del giudizio di appello: pare appena il caso di sottolineare che non si scorge come potrebbe ipotizzarsi una natura definitiva e decisoria (propria di una sentenza) di parte della res litigiosa in capo ad un provvedimento che viene chiamato a sindacare (in sede di attivazione dello jus poenitendi provocata da “reclami” ed istanze di revoca) un precedente provvedimento reso dallo stesso giudice di appello, quasi che una sentenza di un collegio di appello potesse revocare od annullare la difforme propria precedente decisione. In realtà il Collegio della Sezione Centrale ha rettamente adottato la forma dell’ordinanza proprio per negare ingresso alla istanza di nullità ed alla sua reiterazione in sede di reclamo, nel mentre, ove avesse condiviso la prospettazione della nullità della sentenza di primo grado, avrebbe certamente adottato un provvedimento avente forma e natura di sentenza. Tale assorbente profilo di inammissibilità del ricorso neanche induce il Collegio ad adottare pronunzia ex art. 363 c.p.c., comma 3, come sollecitato dal ricorrente in memoria al fine di ottenere statuizione che intervenga sulla questione della portata della pronunzia sulla L. n. 102 del 2009, art. 17, comma 30 ter. Non è luogo a regolare le spese in favore del P.M. contabile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA