Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29097 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2478-2011 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA con ordinanza n.

122/2011 depositata il 21/01/2011 (r.g. n. 1804/2006) nella causa

tra:

D.T.C.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI ANDRIA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’A.G.O..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28.12.2001 D.T.C. convenne innanzi al Tribunale di Andria il Comune di Andria e, sull’assunto di essere stato incaricato della progettazione e quindi della direzione dei lavori di costruzione di un campo di calcio nella predetta città e di essere stato indebitamente sottoposto a procedimento penale per l’ipotizzato abuso di ufficio nello svolgimento del suo incarico, poi risultando irrevocabilmente assolto dalla imputazione per effetto della sentenza 14.11.1997 della Corte di Appello di Bari, chiese la condanna del Comune tanto alla refusione D.P.R. n. 268 del 1988, ex art. 67 delle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento nei due gradi quanto al risarcimento del danno patito per interruzione della sua attività professionale.

Costituitosi il Comune, il Tribunale di Andria, nel mentre ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria, ha, con sentenza 6.6.2005, declinato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di restituzione delle somme sborsate per spese legali sul rilievo per il quale, essendo affermata dal D.T. la propria veste di pubblico funzionario ed essendosi l’incarico svolto prima del 30.6.1998, la cognizione della domanda spettasse al solo giudice amministrativo.

Riassunta la causa innanzi al TAR per la Puglia, l’adito Giudice, andando di contrario avviso e configurandosi il rapporto di servizio quale direttore lavori come frutto di un incarico non includente il destinatario nell’ambito dei dipendenti comunali, e pertanto produttivo di una controversia sul credito alla refusione di spese legali semmai spettante alla cognizione del G.O., con ordinanza 21.1.2011 ha sollevato conflitto innanzi a queste S.U. D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 11, comma 3.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio, in piena condivisione delle considerazioni formulate dal rimettente TAR per la Puglia, che la cognizione della domanda di refusione delle spese legali proposta dal D.T. ai sensi del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67 – prospettando di aver ad essa diritto per l’inerenza del relativo processo penale allo svolgimento dell’opus di Direttore dei Lavori su incarico del Comune di Andria – spetti al giudice ordinario.

Giova rammentare che sin dalla prima introduzione della norma sull’accollo a carico dell’Amministrazione dell’onere di difesa tecnica del suo dipendente, chiamato a rispondere civilmente o penalmente per fatto connesso all’espletamento del servizio, è apparso chiaro il nesso tra accollo (o, dopo il 1997, rimborso del costo) della difesa tecnica e inerenza del processo a vicenda connessa all’agire funzionale del dipendente stesso e quindi alla riconducibilità anche mediata all’Amministrazione della vicenda stessa.

Quanto al criterio di individuazione del giudice del rapporto al quale rivolgere le domande di refusione delle spese in disamina, queste Sezioni Unite, con la decisione n. 6996 del 2010 (alla quale adde S.U. 8993 del 2010 e S.U. 15238 del 2011), hanno da ultimo precisato che la controversia concernente il rimborso delle spese defensionali, quale disciplinato dal D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 18, convertito in L. n. 135 del 1997 (come autenticamente interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 10 bis, convertito nella L. n. 248 del 2005, nonchè dal D.L. n. 78 del 2009, art. 17, convertito nella L. n. 102 del 2009), per i soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, esula dalla giurisdizione contabile ed appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro – da cui il diritto al rimborso promana – intercorrente tra la P.A., ed il suo dipendente, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita, di norma, al giudice ordinario, salva l’assegnazione al giudice amministrativo nei casi in cui essa attenga ad ipotesi di impiego “non privatizzato”, come quello dei militari. Nello stesso senso – della devoluzione della cognizione al giudice del rapporto anche in sede di interpretazione del pregresso disposto del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67 – S.U. 11486 del 2002, 13048 del 2007 e 17473 del 2009.

Su tali premesse, ricordato che la domanda di rimborso in disamina non è stata formulata da un dipendente del Comune ma da un soggetto comunque conclamante lo status di incardinato nell’Ente, quale professionista chiamato a svolgere una funzione pubblica, vi è da chiedersi se il criterio del giudice del rapporto possa governare anche la individuazione della giurisdizione in ordine a tale domanda.

Escluso radicalmente che il progettista possa ritenersi collegato altro che da un opus con il committente Comune (da cui il suo esonero dalla azione di responsabilità amministrativa promossa dal P.G. contabile, come statuito da queste S.U. con la decisione 3165 del 2011), va anche rammentato che il Direttore dei Lavori esterno alla amministrazione appaltante è un professionista che, se svolge l’opus con la veste di pubblico ufficiale nell’espletamento dell’Ufficio che gli assegna la legge, sì da trovarsi temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa (S.U. 7476 e 28537 del 2008), nel rapporto di servizio con l’ente appaltante rimane un professionista il compenso per te cui prestazioni è regolato dalle previsioni della tariffa approvata con legge 143 del 1949 (Cass. 12032 e 12521 dei 2010).

Certamente, pertanto, non sussistendo alcun rapporto di impiego tra il direttore dei lavori e l’Amministrazione, viene meno il criterio del collegamento della domanda di rimborso al rapporto stesso e quindi la stessa possibilità di interrogarsi sulla dislocazione temporale del rapporto (ante o post 30.6.1998) al fine di rinvenire il giudice dotato della potestas judicandi. Ma altrettanto certamente – sulla base di tali premesse – emerge che essendo proposta una domanda conclamante un diritto soggettivo al rimborso per attività defensionale richiesta per un processo correlato alla attività di direttore dei lavori, non vi è ragione alcuna per sottrarre al giudice ordinario la sua cognizione, nessun rapporto di impiego essendo configurabile a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo ed appartenendo per intero al merito della cognizione del giudice ordinario la valutazione della estensibilità alla posizione dell’organo straordinario della P.A., quale è il direttore dei lavori, del diritto al rimborso che la norma ha letteralmente ritagliato per le vicende occorse al suo dipendente.

Si dichiara la giurisdizione del G.O. e si rimettono le parti innanzi al Tribunale di Andria del quale si cassa la errata declinatoria.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale di Andria del quale cassa la declinatoria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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