Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29097 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 18/12/2020), n.29097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9619/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato LUCA ANDREA GRASSO,

rappresentata e difesa in via disgiuntiva dagli avvocati ALESSANDRO

LAGAMBA, e STEFANIA VALLETTA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.D.C.G., R.D.S.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANLUCA CONTALDI, e GIAN FRANCO

FONTAINE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., T.A. proponeva opposizione al Decreto n. 5435/2015 con cui il Tribunale di Bologna le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 11.037,87 in favore degli avvocati D.R.D.S.C. e Q.D.C.G., quale compenso per prestazioni professionali, con contestuale domanda di condanna degli opposti al risarcimento del danno subito a causa della asserita negligenza dei difensori nell’espletamento dell’incarico professionale.

Il Tribunale, rilevato che l’opponente contestava la stessa sussistenza del credito ingiunto e faceva valere in via riconvenzionale azione di risarcimento del danno, ha ritenuto che il rito sommario e speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potesse trovare applicazione, essendo utilizzabile quando la controversia abbia ad oggetto unicamente il quantum del compenso, con conseguente tardività dell’opposizione; con ordinanza depositata il 10 febbraio 2016 dichiarava quindi inammissibile il ricorso e dichiarava l’esecutività del decreto.

2. Contro l’ordinanza propone ricorso straordinario per cassazione T.A..

Resistono con controricorso D.R.D.S.C. e Q.D.C.G..

Memoria è stata depositata sia dai controricorrenti che dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e artt. 702 bis c.p.c. e segg., nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 4, art. 34, comma 16, lett. a) e b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: il Tribunale, in composizione collegiale, ha sbagliato “nel non ritenere di doversi discostare dalle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della precedente normativa in materia (L. n. 794 del 1942, artt. 28-30)” e ha pertanto errato nel non procedere alla trattazione nel merito dell’opposizione.

Il motivo è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite con la pronuncia n. 4485/2018, “a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è esclusa la possibilità di introdurre l’azione con il rito ordinario di cognizione: la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., va infatti introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che da luogo a un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs., ovvero ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.”. Al procedimento sommario speciale resta soggetta la causa anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur; qualora poi il convenuto – come nel caso di specie – “ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14, dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande”.

La ricorrente, pertanto, correttamente aveva introdotto il giudizio con ricorso e in relazione al deposito del medesimo e non alla sua notificazione il Tribunale doveva valutare la tempestività dell’opposizione.

b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, “di. natura derivata”, che lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale omesso di scrutinare nel merito le doglianze poste a fondamento dell’opposizione.

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Bologna, che provvedere anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

 

 

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