Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29096 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sez. –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 571-2011 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

CORTE D’APPELLO DI TRIESTE con ordinanza depositata il 31/12/2010

(r.g. n. 13/2010) nella causa tra:

B.T.;

– ricorrente non costituitosi in questa, fase –

contro

COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’A.G.A..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.T. ha impugnato innanzi al TAR per il Friuli Venezia Giulia il decreto 33 del 2008 con il quale la Comunità Montana della Carnia aveva espropriato suoi fondi, sui quali era svolta la sua attività di diretto coltivatore, per la realizzazione di una pista ciclabile: ad avviso del deducente l’esproprio sarebbe stato adottato sulla premessa che egli avesse accettato l’indennità provvisoria offerta, nel mentre tale accettazione non era intercorsa affatto essendo stata l’indennità stimata in somma inferiore a quella che sarebbe derivata dal computo delle spettanti maggiorazioni D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 45, lett. D). Costituitasi innanzi al giudice amministrativo, la Comunità Montana ha eccepito la inerenza della impugnazione ai soli profili afferenti la indennità di esproprio e, quindi, evidenzianti questione la cui cognizione spettava per legge solo al giudice ordinario. Il TAR adito, con sentenza 29.10.2009, ha declinato la propria giurisdizione – assegnando giorni 90 per la riassunzione – sul rilievo che il bene della vita preteso dal B. non era la riacquisizione della proprietà del bene per effetto dell’annullamento dell’atto ablativo ma era soltanto quello volto a conseguire una maggiore indennità D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 45, comma 1, lett. D (la triplicazione del dovuto per esproprio di area agricola direttamente coltivata, quale corrispettivo della cessione volontaria). Pertanto, ad avviso del Tribunale Amministrativo, quale che ne fosse la ragione, e non contestato essendo il fatto dell’avvenuto esproprio, si controverteva solo sulla indennità e si doveva applicare l’art. 53, del D.P.R. citato.

Il B. ha quindi riassunto il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Trieste con atto del 30.12.2009 nel quale ha postulato la invalidità del decreto di esproprio per vizi della pretesa accettazione della indennità. Si è costituita la Comunità e la Corte di Appello di Trieste con ordinanza 31.12.2010, sull’assunto che nessuna questione di indennità fosse stata posta ma solo una questione di illegittimità del decreto di esproprio in quanto viziato da una invalida accettazione della indennità, questione spettante al G.A., ha sollevato la L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 3 conflitto di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, all’esito della corretta identificazione della controversia originata dall’atto del B., quale rettamente operata dalla Corte di Trieste, debbasi statuire la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il bene della vita prospettato con la domanda innanzi al G.A. – e che si rileva in atti aver assunto le forme di una impugnativa di un esproprio nella parte in cui espressamente presupporrebbe una indennità pretesamente concordata ma in realtà non corrispondente all’intento dell’espropriato – espone espressamente, come notato dalla Corte di Trieste, la teoria per la quale il vizio della ritenuta “accettazione” della indennità ridonderebbe sulla legittimità dell’esproprio. Al di là della fondatezza del predetto intento, che appartiene al merito della decisione, certamente esso è chiaramente esposto nell’atto di riassunzione ove si conclude nel senso che il decreto di esproprio sarebbe viziato dalla mancanza di un suo presupposto e cioè l’accettazione della indennità di esproprio ed andrebbe pertanto, e per tal ragione, annullato.

Ha quindi colto nel segno la Corte di Appello di Trieste: non c’è, come ammette espressamente la parte, alcuna richiesta di rideterminazione del quantum, questione la cui decisione, in qualsiasi forma proposta e su qualsiasi base fondata, spetta D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 53 al Giudice ordinario (S.U. 10362 del 2009 e 24687 del 2010) ma vi è solo una richiesta di annullamento dell’esproprio a cagione del travisamento del suo requisito condizionante (l’accettazione dell’indennità) Del resto, a radicare la potestà giurisdizionale della Corte di Appello, neanche è stata prospettata la spettanza “riparatoria” della maggiorazione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, lett. D): va a proposito rammentata la pronunzia di S.U. 14959 del 2011 là dove si è affermato che, se la triplicazione dell’indennità spetta, ovviamente solo al proprietario diretto coltivatore (Cass. 11782 del 2007 citata e 19635 del 2005) e se l’irrisorietà dell’indennità offerta quale ragione per incrementare l’indennità da riconoscere è stata, storicamente, correlata alla scelta di non applicare la decurtazione del 40% ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed è quindi criterio predicabile solo per gli espropri delle aree edificabili (Cass. 12771 del 2007), è nondimeno sostenibile che così come la decurtazione possa essere esclusa, anche la quota di maggiorazione debba essere concessa in via generale le volte in cui la cessione volontaria, che di essa è condizione, sia stata impedita dall’irrisorietè della base di calcolo della indennità offerta. Ma della predetta spettanza “riparatoria” della indennità in questione non è riscontro in atti, di contro emergendo chiaramente che il B. intende ottenere la rimozione del decreto di esproprio n. 33 del 2008 per anomalie procedimentali occorse nella fase della determinazione dell’indennizzo, determinato a suo avviso sulla base di una affermata ma inesistente sua “accettazione”.

Non è pertanto discutibile che la cognizione di tale domanda spetti al Tribunale Amministrativo competente, innanzi al quale, dichiarata la giurisdizione, vanno rimesse le parti e del quale va conseguentemente cassata la errata declinatoria.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia del quale cassa la declinatoria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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