Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29095 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente Sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28683-2010 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 11, presso lo studio degli avvocati IL LEONE GENNARO,

GAGLIARDO GIOVANNA, che la rappresentano e difendono, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE

DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 20/E, presso lo

studio dell’avvocato VASSALLO MICHELINA, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso gli Uffici

dell’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRIGENTI GUGLIELMO, CAMARDA ANDREA, per procura speciale del notaio

dott. Gennaro Mariconda di Roma, rep. 49584 del 20/01/2011, in atti;

– resistente con procura –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

8779/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria il 18 aprile 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. L’ATER del comune di Roma con determina dirigenziale 5 luglio 2010 n. 331 ha dichiarato la decadenza di P.G. Reg. Reg.

Lazio 20 settembre 2000, ex art. 14, comma 1, lett. b a conservare l’alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nella (OMISSIS), già assegnato con contratto di locazione 1 giugno 1963 al suo dante causa P.F., della cui famiglia la stessa faceva parte, per superamento del limite reddituale di Euro 100.000, quale valore complessivo dei beni di proprietà della P..

Quest’ultima ha proposto dapprima ricorso al TAR Lazio, che con ordinanza 4886/2010 ne ha respinto la richiesta cautelare di sospensione del provvedimento, pur ritenendo la propria giurisdizione e competenza; e successivamente regolamento di giurisdizione a questa Corte per la incertezza riguardante la materia dell’edilizia residenziale pubblica, chiedendo comunque che venisse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Resiste con controricorso l’ATER, il quale ha chiesto, invece, che la giurisdizione venga mantenuta al giudice amministrativo.

2. Tanto premesso, si osserva che con riferimento al riparto di giurisdizione in materia di controversie insorte nel settore dell’edilizia economica e popolare tra l’ente proprietario degli alloggi e gli assegnatari,le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi; 1) Nella disciplina introdotta dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, nella parte in cui, sostituendo alla lett. a), del D.Lgs. n. 80 del 1998, l’art. 33 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ed in particolare quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi è sicuramente compresa la materia dell’assegnazione e delle vicende relative alla circolazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto permeata dalla finalità sociale di agevolare, mediante la destinazione di determinati immobili, appartenenti a tipologie non di lusso ed acquisiti da enti pubblici non economici, le persone meno abbienti, cui gli immobili stessi vengono assegnati con gare pubbliche in base a determinati e precisi requisiti; 2) E tuttavia, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 ha dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 80 del 1998, menzionato art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a, richiedendo per l’istituzione di un comparto di giurisdizione esclusiva conforme all’art. 103 Cost., comma 1, che debba sussistere, oltre all’obbiettivo ed apprezzabile intreccio di situazioni soggettive di diritto e di interesse, un diffuso potere autoritativo e/o di supremazia dell’amministrazione;

per cui l’applicazione della disposizione risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi alla materia dell’edilizia residenziale pubblica ha comportato la necessità di tenere distinta la prima fase antecedente all’assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario; 3) tale seconda fase, quindi non è più segnata dall’operare dell’amministrazione quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione o di compravendita: i provvedimenti assunti, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono invero espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario o della cooperativa, degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge (Cass. sez. un. 15853/2009;

10999/2009; 1618/2007; 13687/2006; 12546/2006; 12215/2006;

10592/2006); 4) Di conseguenza, necessariamente distinta la prima fase di natura pubblicistica da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto, quali proprio quelle di opposizione al provvedimento di decadenza adottato dall’ente (cfr. Cass. sez. un. 1731/2005; 23830/04; 14079/02).

3. Nel caso è pacifico in punto di fatto che P.F. aveva già ricevuto l’assegnazione dell’alloggio in data 1 giugno 1963 e che l’attuale ricorrente faceva parte del suo nucleo familiare; per cui la determina di decadenza dall’assegnazione, correlata peraltro non già ad una asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge regionale per il diritto alla conservazione dell’alloggio,e costituente un atto con valenza dichiarativa incidente su di una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientra nella ricordata seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico.

Per tali ragioni si ritiene che la giurisdizione debba essere attribuita al giudice ordinario.

2. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso e le difese ulteriori, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette al Tribunale competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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