Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29093 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4161-2012 proposto da:

KRONOS PUBBLICITA’ DI E.S. in proprio e nella qualità

di legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato RENATO TORRISI giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli Avvocati SANTA ANNA MAZZEO, GIOVANNA

MUSCAGLIONE giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 377/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo sezione distaccata di Catania rigettava l’appello proposto da S.E., quale legale rappresentante della Kronos Pubblicità, avverso;a sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto un avviso con il quale il comune di Catania aveva accertato, nel corso dell’anno d’imposta 2003, l’effettuazione di pubblicità mediante l’istallazione di mezzi, senza la dovuta richiesta e preventiva autorizzazione.

2. La decisione di primo grado aveva ritenuto il ricorso infondato in quanto i tecnici comunali, dopo apposito sopralluogo, avevano appurato che tutti gli impianti indicati nell’avviso e nell’elenco ad esso allegato, erano stati installati dalla ditta di proprietà del ricorrente senza essere dichiarati, ai sensi del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 8 e senza la preventiva autorizzazione. Il ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria rispetto a tale assunto.

3. Il contribuente con l’appello eccepiva l’omessa insufficiente ed erronea motivazione della sentenza, la violazione dello statuto del contribuente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ..

4. Secondo la Commissione Tributaria Regionale la decisione di primo grado era sufficientemente motivata e meritava piena conferma in quanto il contribuente non doveva limitarsi ad avanzare eccezioni di natura formale, peraltro infondate, ma doveva necessariamente provare l’eventuale errore in cui era caduto il Comune nel suo accertamento. In particolare, il ricorrente doveva dimostrare di aver dichiarato gli impianti pubblicitari in oggetto, di aver ottenuto la preventiva autorizzazione all’installazione, e di aver pagato quanto dovuto.

5. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per Cassazione la Kronos Pubblicità in persona del legale rappresentante pro tempore S.E. sulla base di quattro motivi.

6. Il Comune di Catania ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2 e art. 12 difetto di immediata contestazione, mancanza di contraddittorio”.

La ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata che si è limitata a richiamare la decisione di primo grado ritenendola sufficientemente motivata. In particolare la doglianza ha ad oggetto la parte della sentenza di primo grado dove si afferma che: “la commissione non decide sui motivi che hanno dato origine all’attività accertatoria dell’ufficio impositore ma deve valutare la legittimità alla fondatezza del provvedimento impugnato”.

Ciò comporta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di pronunciarsi su un punto fondamentale della controversia, relativo alla non conformità del procedimento seguito dall’amministrazione. In ogni caso la parte ricorrente insiste nell’eccepire che non vi era stata alcuna preventiva contestazione o notificazione di un processo verbale di accertamento e non è stato attivato il contraddittorio con la ricorrente.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità: “La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia”.

Il ricorrente nella specie si duole del fatto che la CTR abbia confermato la sentenza della CTP che aveva omesso di prendere in considerazione tutti i motivi dell’originario ricorso attinenti vizi procedurali.

Si tratta, dunque, di un’ipotesi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non di omessa motivazione di un punto decisivo della controversia.

1.2 Ciò premesso nella giurisprudenza della S.C. si è affermato il principio secondo il quale: “L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” Sez. 6 – 3, Ord. n. 6835 del 2017.

Principio esteso anche in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 si veda in tal senso Sez. L, Sent. n. 22759 del 2014 secondo cui: ” L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti dal giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″.

Nella specie, inoltre, le argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, non consentono di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del motivo mancando un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 2013).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Difetto assoluto di motivazione. Illegittimità della motivazione per relationem”.

La sentenza impugnata, come si è detto, conferma in toto quanto statuito dalla sentenza di primo grado e, in tal modo, in violazione delle norme indicate non riconosce l’assoluta carenza di motivazione dell’atto di accertamento che faceva riferimento alla critica ed asettica relazione tecnica del comune priva di ogni concreto riferimento al tempo e al luogo in cui è stato effettuato il sopralluogo, individuato l’impianto contestato ed accertato il relativo proprietario, a sua volta rimandando ad un ulteriore atto non avente natura amministrativa, ovvero la segnalazione dell’associazione di categoria.

In particolare il riferimento a tale segnalazione è contestato dal ricorrente soprattutto perchè di esso non ne ha mai avuto legale conoscenza o conoscibilità.

2.1 Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

In primo luogo non risultano soddisfatti i requisiti posti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.

Nel ricorso per cassazione, infatti, è essenziale requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 10072 del 2018).

Il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto. (Sez. 6 – 3, Ord. n. 18623 del 2016).

Il ricorrente, inoltre deve specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

In particolare il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016.

2.2 Nella specie il ricorrente non importa la motivazione dell’atto di accertamento di cui si lamenta impedendo alla Corte di valutare la congruità della stessa; incorre, inoltre, nel medesimo vizio anche in relazione al vizio di carenza di motivazione rispetto alla relazione tecnica del comune che asserisce essere priva di ogni concreto riferimento al tempo e al luogo in cui è stato effettuato il sopralluogo, o individuato l’impianto contestato ed accertato il relativo proprietario.

2.3 Anche con riferimento alla doglianza relativa all’attività istruttoria che ha portato all’accertamento il ricorso non soddisfa il requisito della sufficiente esposizione dei fatti di causa che è soddisfatto quando è possibile avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.

Nella specie il ricorrente propone una questione giuridica implicante accertamenti di fatto relativa alla documentazione prodotta dall'”A.S.P.E.S.” nel corso dell’istruttoria procedimentale. Tuttavia non precisa neanche la denominazione del soggetto cui si riferisce e non indica il contenuto della documentazione prodotta. Risulta, dunque, omessa l’individuazione del fatto sostanziale e ancor di più di quello processuale relativo alla doglianza, risolvendosi il motivo di censura in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, senza la riproduzione di atti e documenti e frammenti di motivazione della sentenza.

In ogni caso la doglianza sarebbe anche infondata in quanto dalla sentenza emerge che i tecnici del Comune avevano effettuato un’attività di verifica delle segnalazioni effettuate dal suddetto soggetto denominato “A.S.P.E.S.” che nella sentenza si definisce un’associazione di categoria.

Ciò evidenzia che la CTR ha preso in esame la censura del ricorrente allora appellante e l’ha rigettata con motivazione del tutto condivisibile.

Inoltre deve ribadirsi l’orientamento espresso da questa Corte secondo il quale: “In tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità – che, in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente sia in grado di conoscere – è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 9582 del 2013).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha falsamente applicato il principio che, in materia tributaria, attribuisce all’amministrazione procedente l’onere della prova che, nel caso di specie, si concretizzava nella prova della proprietà degli impianti realizzati.

Tale prova non è stata fornita nel giudizio e non possono considerarsi rilevanti le documentazioni fotografiche prodotte dalla società concorrente inidonee a dimostrare la proprietà degli impianti e la loro localizzazione. Allo stesso modo inidonea a fornire tale prova è la coincidenza di alcuni degli impianti accertati con altri e diversi impianti dichiarati dalla ricorrente per l’anno d’imposta successivo.

4. Il quarto motivo di ricorso: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, art. 2729, comma 2, – Errore di diritto per difetto di valutazione della prova per via di presunzione semplice – Inammissibilità della prova indiziaria su circostanze de relato – Inammissibilità della cosiddetta presumptio de presurripto.

In particolare secondo il ricorrente le sentenze e l’atto di accertamento presumono che vi sia stato un sopralluogo con il quale i tecnici abbiano concretamente e in loco verificato la corrispondenza degli impianti dichiarati con quelli autorizzati e quelli presenti su tutto il territorio del comune di Catania, prescindendo dalla denuncia proveniente dalla Associazione di categoria. L’assenza di prove su tale attività renderebbe evidente che l’accertamento si è fondato su semplici presunzioni così come le sentenze. In tal caso la prova sarebbe costituita soltanto dalle dichiarazioni rese dal terzo e l’accertamento in via indiziaria non può essere supportato dalla prova presuntiva che peraltro nel caso di specie non sarebbe fornita.

4.1 I motivi terzo e quarto, che possono essere trattati insieme stante la loro intima connessione, sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di legittimità: “E’ inammissibile risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità il motivo di ricorso per cassazione con il quale sotto l’apparente denunzia di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione si chieda una valutazione di un documento diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente, quando la valutazione del giudice di merito sia accompagnata da una motivazione sufficiente e logicamente ineccepibile Sez. 3, Sent. n. 5537 del 1997 (Rv. 505332).

Nella specie il ricorrente, apparentemente lamenta che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 c.p.c. ma poi, in concreto, contesta la valenza probatoria che la CTR avrebbe attribuito alla documentazione prodotta nell’istruttoria.

In realtà la sentenza impugnata non fa alcun riferimento a tale documentazione, ma piuttosto nel richiamare la motivazione svolta dai giudici di primo grado fa riferimento all’attività svolta dai tecnici comunali con apposito sopralluogo.

In ogni caso, premesso che non si rinviene alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata, la rivalutazione in fatto degli elementi probatori non è consentita in sede di legittimità, non essendo consentito sindacare l’eventuale (e nella specie non dimostrato) errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare.

Infine la circostanza che il sopralluogo abbia avuto luogo a seguito della denuncia di un’associazione di categoria è del tutto irrilevante rispetto alla legittimità dell’accertamento.

4. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.800 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. se dovute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione civile, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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