Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29092 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. un., 28/12/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 28/12/2011), n.29092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Pres.te f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sez. –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28561-2010 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO REGIONALE DEL

PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DI QUIESCENZA PREVIDENZA E ASSISTENZA

DEL PERSONALE, ASSESSORATI ALLA PRESIDENZA, LAVORO, AGRICOLTURA E

FORESTE, TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI E BENI CULTURALI E

AMBIENTALI E DELLA P.I. DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.A.M., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI

55, presso lo studio dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentati

e difesi dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO, per delega a margine

del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.G., T.G.;

– intimati –

avverso la decisione n. 1122/2009 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – T.G. ed altri, dipendenti o ex dipendenti della Regione siciliana, chiesero alla Presidenza della Regione che gli incrementi stipendiali di cui alla L.R. 15 maggio 1991, n. 19, art. 5, commi 1, 4 e 6, già corrisposti in misura fissa, venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa siciliana, e che venisse conseguentemente rideterminato il trattamento retributivo e di quiescenza dovuto agli stessi e venissero loro corrisposte le relative differenze economiche. Dopo una diffida, gli istanti proposero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, che lo accolse.

L’Amministrazione non diede esecuzione alla decisione, opponendo, tra l’altro, la prescrizione quinquennale.

I predetti proposero allora ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per l’ottemperanza alla decisione sul ricorso straordinario. Resistette l’Amministrazione regionale, eccependo il difetto di giurisdizione, sotto il profilo della inammissibilità di un tale ricorso.

2. – Con decisione depositata in data 24 novembre 2009, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso. Premesso che la Corte di cassazione e la prevalente giurisprudenza amministrativa hanno escluso l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza rispetto ad una decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, sul rilievo della natura amministrativa di tale rimedio, attesa anche la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la decisione sul ricorso straordinario, e che la Corte costituzionale ha ritenuto che il Consiglio di Stato non possa, in sede di parere su ricorso straordinario, sollevare una questione di legittimità costituzionale, il Consiglio di giustizia amministrativa ha peraltro rilevato che il ricorso di cui si tratta ha spiccate caratteristiche giurisdizionali; che gli interessati possono attivarlo in alternativa al ricorso giurisdizionale con una spesa inferiore; che la garanzia del contraddittorio è assicurata con l’obbligo, posto a carico de ricorrente, di notificare il ricorso nei modi e forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali; che la decisione è preceduta da un parere del Consiglio di Stato, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo. Inoltre, alcuni elementi nuovi, basati sul diritto positivo, legittimerebbero la soluzione dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza. In particolare, viene citato, tra gli altri, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, che dispone che si applicano al ricorso straordinario gli strumenti di esecuzione di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 33 e 37, e quindi anche il giudizio di ottemperanza. Il sistema vigente, dunque, secondo il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, consente di esperire il ricorso in ottemperanza anche per ottenere l’attuazione di quanto deciso in esito ad un ricorso straordinario.

Le indicate connotazioni giurisdizionali si accentuerebbero in relazione al ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana disciplinato nello statuto siciliano, che ne demanda la decisione al Presidente della Regione, il quale si pronuncia sulla base di un parere emesso dalle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa, e, quindi, non solo della sezione consultiva, ma anche di quella giurisdizionale.

3. – Per la cassazione di tale decisione ricorre la Presidenza della Regione siciliana deducendo il difetto di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Resistono con controricorso S.A.M. ed altri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il ricorso si deduce il difetto assoluto di giurisdizione ex art. 362 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost., alla L. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 10, 14 e 15, al R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, comma 1, al R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, al D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 9 e 12, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245. Avrebbe errato il Consiglio di Giustizia Amministrativa nell’applicare la norma, in realtà inesistente, secondo la quale per l’esecuzione del decreto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, avente natura sostanzialmente giurisdizionale, si può proporre il giudizio di ottemperanza ai giudice amministrativo. Il CGARS ha fondato detta natura giurisdizionale su di una pluralità di ragioni già confutate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonchè sulla specialità della disciplina contenuta sia nello statuto della Regione siciliana, sia nella disciplina relativa allo stesso CGARS, oltre che dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 245, laddove tale disciplina sarebbe meramente riproduttiva di quelle delle norme aventi ambito di applicazione nazionale. In via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 dello statuto regionale, ove si ritenga che esso attribuisca natura giurisdizionale alla decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, con conseguente sua assoggettabilità al giudizio di ottemperanza. La norma citata violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui essi richiedono che il giudice sia terzo e imparziale.

2.1. – La questione è infondata.

2.2. – Come già osservato da questa Corte, in tema di ricorsi amministrativi, l’evoluzione del sistema normativo – di cui sono indici significativi, da un lato, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69, laddove prevede l’incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall’altro lato, l’allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 112, che alla lett. b) prevede l’azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi de giudice amministrativo – conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza.

Tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l’analogia del procedimento che lo regola sottende un’identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ne consegue che è ammissibile il giudizio di ottemperanza anche con riguardo al decreto del Presidente della Regione Siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario (v. Cass., S.U., sentt. 7.2.2011, n. 2818 e 28.1.2011, n. 2065).

3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in ossequio al principio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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