Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29092 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 20/10/2021), n.29092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11971/2019 proposto da:

Z.Z., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38,

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro, domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 2149/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 02/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.Z., cittadina (OMISSIS) – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese temendo di essere arrestata per motivi religiosi in seguito alla sua conversione alla religione (OMISSIS) – ricorre con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

2. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato alla richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato eventuale fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La causa viene all’odierna Adunanza camerale per ordinanza interlocutoria n. 27282 del 2020, con cui questa Corte si è determinata a rinvio in attesa della definizione, all’esito della già fissata pubblica udienza, della questione relativa alla necessità, o meno, dell’audizione del richiedente davanti al tribunale nel caso di apposita sua richiesta, disattesa dal giudice.

L’intervenuta definizione dell’indicata questione per sentenza di questa Prima Sezione civile n. 21584 del 07/10/2020 consente di dare corso all’esame del ricorso.

1.1. Viene segnatamente in valutazione, il primo motivo con cui la ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 9-11 e ss. per mancata obbligatoria audizione del richiedente protezione, in assenza di video registrazione.

Va data continuità applicativa, nella condivisa persuasività del principio affermato, all’indirizzo di questa sezione a partire da Cass. n. 21584 cit., secondo il quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, salvo che: vi sia deduzione in ricorso di fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (conformi: Cass. 13/10/2020, n. 22049; Cass. 17/11/2020, n. 26124).

In difetto dei precisati presupposti applicativi, il motivo è infondato.

Non vi è deduzione in ricorso di fatti nuovi allegati nel giudizio di merito né di una richiesta di audizione fondata su specifiche circostanze della richiedente e tanto nell’ulteriore evidenza che il tribunale non ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti nel dare conferma del giudizio di inattendibilità del racconto.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sulla valutazione della prova addotta dalla ricorrente in merito alla sua appartenenza all’associazione religiosa.

Il racconto era stato ritenuto inattendibile nonostante fosse reso in forma circostanziata e la ricorrente avesse citato davanti al tribunale “versi del (OMISSIS)” e, ancora, nonostante le gravi persecuzioni nei confronti degli appartenenti alla organizzazione religiosa su cui aveva riferito la richiedente.

Il motivo è inammissibile perché generico e versato in fatto.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e quindi per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/07/2020; Cass. n. 11925 del 19/06/2020; Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Si tratta di prospettiva di censura che sfugge al proposto mezzo che richiama il racconto senza segnalare rigorosamente il “fatto” mancato nel suo esame e che non deduce neppure sulla mancanza-apparenza di motivazione.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per la mancata concessione della protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile perché nella inattendibilità del racconto reso, perché ritenuto vago ed implausibile – per un giudizio comunque non puntualmente contestato in ricorso (così, sulla insufficienza delle nozioni dimostrate in sede di esame da parte della richiedente in ragione della risalenza della conversione e dello svolgimento di attività di proselitismo e sulle forti perplessità espresse dal tribunale cica la vicenda di contorno, relativa agli arresti e le torture dei collaboratori della ricorrente)-, il giudice del merito non è tenuto ad indagini ufficiose nell’accertamento del rifugio e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), per le ipotesi di danno individuale da rischio di condanna a morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante (vd. Cass. 29/05/2020, n. 10286; Cass. 28/07/2020, n. 16122) e resta non censurabile per la ritenuta insussistenza degli estremi della protezione voluta dal richiedente.

1.4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 per avere il tribunale rifiutato il permesso di soggiorno pur nel ricorso di seri motivi di carattere umanitario e nonostante il divieto di espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o vi possa correre gravi rischi, e, ancora, la violazione del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 della L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura, ed i principi di cui all’art. 10 Cost. e art. 3 Cedu.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso la credibilità del racconto e con la stessa, per il principio richiamato supra sub n. 1.3., nel difetto di puntuale ed ulteriore allegazione sulla sofferta condizione di vulnerabilità legittimante l’accesso alla invocata protezione per gravi motivi umanitari (vd., ancora: Cass. n. 13575 del 02/07/2020; Cass. n. 18808 del 10/09/2020).

2. Il ricorso è in via conclusiva infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione, tardivamente costituitasi e non svolgendo difesa, rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a. titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

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