Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29092 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. II, 18/12/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 18/12/2020), n.29092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19459/2019 proposto da:

E.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato DAVIDE VERLATO,

per procura speciale del 18/5/2019 in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 4067/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato

il 10/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.L., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Il tribunale di Venezia, con decreto del 10/5/2019, ha rigettato il ricorso.

E.L., con ricorso, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso è stato notificato al ministero dell’interno a mezzo di posta elettronica certificata ma non risulta corredato dall’attestazione di conformità del difensore, munita di sottoscrizione autografa, prevista dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

1.2. Ora, com’è noto, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore prevista dall’art. 9 cit. o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità solo nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata del ricorso nativo digitale rimanga non costituito com’è accaduto nel caso in esame, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere – nella specie, come detto, rimasto inadempiuto – di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio (Cass. SU n. 22438 del 2018).

1.3. Il ricorso per cassazione è, quindi, improcedibile.

2. Nulla per le spese di lite.

3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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