Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29091 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26583-2011 proposto da:

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MG ADVERTISING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo

studio dell’avvocato SABRINA MARIANI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 449/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARIANI che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Roma Capitale, già Comune di Roma, ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n.449/01/2010, depositata il 14 settembre 2010, con la quale, in controversia relativa alla imposta dovuta dalla srl MG Advertising per la pubblicità realizzata per conto terzi mediante affissione su appositi impianti, nell’anno 2003, per periodi inferiori a tre mesi, la commissione ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Roma rilevando, in accoglimento dell’appello della contribuente, che, per un verso, quest’ultima aveva opposto sia di essere soggetta ad imposta non su base annuale, come preteso dal comune, ma, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 12 in rapporto al periodo infratrimestrale per cui aveva dimostrato di aver eseguito le affissioni pubblicitarie e di avere versato l’imposta, sia di essere tenuta a versare l’imposta non in relazione alla superficie dello spazio pubblicitario e alla relativa cornice, come preteso dal Comune, ma, in conformità al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 3 in relazione alla superficie dallo spazio pubblicitario effettivamente utilizzata, al netto della cornice – superficie, questa, per la quale la società aveva provato di avere versato il dovuto -, e che, per altro verso, il Comune, non era stato in grado di contrastare tali “documentate argomentazioni” della contribuente, “violando le prescrizioni di cui all’art. 2697 c.c. e le disposizioni normative” del D.Lgs. n. 507 del 1993.

2. La società MG Advertising si è difesa con controricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso, Roma Capitale lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la commissione ha errato laddove ha affermato che esso ricorrente non aveva assolto al proprio onere probatorio, perchè in realtà, sia con riguardo al “limite temporale di esposizione del messaggio pubblicitario” sia con riguardo alla “superficie sulla quale era stata calcolata l’imposta”, il comune niente doveva provare se non l’esistenza dell’atto autorizzativo sulla base del quale l’imposta era stata applicata.

4. Con il secondo motivo di ricorso, Roma Capitale lamenta la violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12sostenendo che la commissione ha errato nel dare credito alla tesi della MG Advertising secondo cui l’imposta doveva essere pagata in relazione ai periodi infratrimestrali di effettiva esecuzione della pubblicità e non su base annuale. Al termine della esposizione del motivo, il comune deduce che la controparte non avrebbe mai fornito prova della utilizzazione degli impianti pubblicitari per periodi infratrimestrali.

5.Con il terzo motivo di ricorso, Roma Capitale lamenta la violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7sostenendo che la commissione ha errato nel dare credito alla tesi della MG Advertising secondo cui l’imposta doveva essere pagata in relazione alla superficie destinata alla pubblicità al netto delle cornici.

6. Il primo motivo di ricorso è privo di reale portata e si risolve negli altri due in quanto ciò di cui si controverte non sono fatti suscettivi di prova ma le questioni giuridiche poste dal secondo e dal terzo motivo: se l’imposta sulla pubblicità effettuata nell’anno 2003 mediante affissione diretta su appositi impianti, deve essere pagata su base annua (come sostenuto da Roma Capitale) o, invece, in rapporto all’effettiva durata del messaggio pubblicitario (come sostenuto dalla ricorrente e affermato dalla commissione); se la superficie adibita alla pubblicità comprenda (come sostenuto da Roma Capitale) o non comprenda (come sostenuto dalla ricorrente e affermato dalla commissione) le cornici degli impianti pubblicitari.

7. Riguardo al secondo motivo, la tesi di Roma Capitale, valida in riferimento a periodi di imposta antecedenti al primo gennaio 2001 (periodi a cui si riferiscono le decisioni giurisprudenziali menzionate in ricorso), non è valida in riferimento ai periodi di imposta successivi (quale quello che occupa: 2003) in quanto, dal primo gennaio 2001, è entrato in vigore la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, (secondo cui “al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 3 le parole: “dal comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1 e 2”), talchè, dal primo gennaio 2001, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 stabilisce: “1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente: comuni di classe 1, L.38.000; comuni di classe 2, L.34.000; comuni di classe 3, L.30.000; comuni di classe 4, L.26.000; comuni di classe 5, L.22.000; 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2”.

Il secondo motivo di ricorso va pertanto rigettato.

Per completezza si aggiunge che la deduzione posta dal ricorrente a chiusura del motivo esaminato – deduzione secondo cui la società MG Advertising non avrebbe provato di avere utilizzato gli impianti per periodi infratrimestrali – non ha alcuna attinenza al contenuto del motivo (ossia alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12) e, ove fosse considerata in sè, integrerebbe una inammissibile richiesta rivolta a questa Corte di legittimità di rivalutazione nel merito del contenuto della documentazione ritenuta dal giudice di appello idonea a dare la prova, secondo il comune, mancante.

4. Riguardo al terzo motivo di ricorso, la tesi di Roma Capitale contrasta con la lettera del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7(che, per la parte d’interesse, dispone: “l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario…”), dalla quale si evince che la superficie da considerare è la superficie netta utilizzabile per la pubblicità.

Questa Corte ha peraltro già avuto modo di precisare che “in tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 1, stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie” (così Cass. 21 gennaio 2008, n. 1161 richiamando Cass. n. 4908/2005).

E’ pertanto escluso che sussista la violazione di legge denunciata con il terzo motivo ora in esame, mentre è questione di accertamento di fatto la verifica dell’effettivo impiego per la pubblicità anche della cornice dell’impianto.

La circostanza che nel caso di specie gli impianti utilizzati dalla MG Advertising siano stati strutturati in modo tale che l’intera loro faccia sia stata utilizzata per la pubblicità, non risulta essere stata allegata dal Comune, il chè assorbe il rilievo per cui, ove lo fosse stata, avrebbe poi dovuto essere provata da parte dello stesso Comune (Cass. 1161/2008, cit.).

9. Il ricorso va rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna Roma Capitale a rifondere alla srl MG Advertising le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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