Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2909 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, (ud. 14/02/2019, dep. 07/02/2020), n.2909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19658-2017 proposto da:

C.A., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO

GUAGLIARDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con ricorso del 9/9/2016 C.A. proponeva ricorso alla Corte di appello di Palermo per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1-bis in relazione al procedimento esecutivo immobiliare r.g.n. 447/95, che l’aveva vista debitrice esecutata.

Il consigliere delegato dal presidente rigettava, con decreto del 19/9/2015, il ricorso, ritenendo non provato l’interesse della ricorrente alla celere definizione della procedura esecutiva.

2. Contro il decreto la ricorrente proponeva opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter sostenendo di aver fornito la prova dell’interesse alla celere definizione del procedimento esecutivo e che il ritardo dello stesso era attribuibile esclusivamente all’inerzia dell’apparato giudiziario.

La Corte di appello di Palermo, con decreto n. 348 del 30/1/2017, rigettava l’opposizione, in quanto – secondo la Corte – la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo non opera con riguardo alla posizione del debitore esecutato, che è gravato dell’onere di allegare e provare il suo specifico interesse ad una celere espropriazione; onere che, nel caso di specie, non poteva considerarsi assolto dalla ricorrente, anche a fronte del suo comportamento di totale inerzia.

3. Contro il decreto ricorre per cassazione C.A.. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:

a) Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di appello escluso ogni pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della durata del procedimento: il giudice ha tenuto in considerazione la sola condotta della ricorrente, tralasciando ogni altro criterio valutativo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2.

b) Il secondo motivo lamenta violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 e dell’art. 6 CEDU in rapporto agli artt. 2727,2056,2057 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice dell’opposizione ammesso la possibilità di ritenere in via presuntiva la sussistenza di un danno non patrimoniale a fronte dell’irragionevole durata del processo esecutivo.

c) Con il terzo motivo – che denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 1 bis e 2 e degli artt. 6, 13 e 41 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia escluso l’applicabilità della normativa richiamata alla posizione del debitore esecutato.

I tre motivi – a prescindere dal richiamo, nel primo motivo, a un parametro (l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie – non possono essere accolti: il giudice dell’opposizione, nel ritenere che la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo non opera in relazione alla posizione del debitore esecutato, che ha l’onere di allegare e provare l’effettiva esistenza del suo specifico interesse a una espropriazione celere, allegazione e prova che sono mancate nel caso in esame, si è uniformato all’orientamento di questa Corte. E’ infatti stato affermato che “la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l’esecutato, poichè egli dall’esito del processo riceve un danno giusto. Pertanto, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente” (così Cass. 14382/2015, ripresa da Cass. 10857/2018).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

La liquidazione delle spese, operata in dispositivo, segue la soccombenza.

Ratione materiae il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato. Pertanto non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA