Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2909 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2909 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 18004-2010 proposto da:
EXPOPELL SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell’avvocato DI
RICO LINDA MARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato AtENI BENITO con studio in NAPOLI CORSO
2012
2252

VITTORIO EMANUELE 115,

(avviso postale), giusta

delega a margine;

– rlccirrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 07/02/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
contraricorrente

avverso la sentenza n.

79/2009

della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/11/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO,
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 15/05/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con sentenza del 15 maggio 2009 la CTR-Campania ha
accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della soc. EuroPell, confermando l’avviso di

all’anno d’imposta 2004 e correlate a costi ritenuti
inesistenti per circa 3,7 milioni di euro.
2.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) il ricorso del fisco alla motivazione per relationem
dell’atto impositivo era legittimo e corretto; b) la
documentazione contabile versata in atti dalla contribuente non offriva alcuna prova contraria; c) la
pretesa impositiva era fondata su elementi univoci di
prova (la contribuente aveva fatto acquisti dalla
soc. BluePel che aveva acquistato le stesse merci
all’incirca per i medesimi importi dalla sec. Eurocom
cessata sin dal 1991; subito dopo la verifica fiscale
la soc. BluePel aveva cessato la sua attività; dal
febbraio 2006 la contribuente aveva trasferito il domicilio fiscale in Vicenza dove era ubicata la già
cessata soc. Eurocom; non era documentato l’effettivo
arrivo delle merce alla contribuente e l’utilizzo effettivo

della

stessa;

non

erano

dimostrate

l’effettività e l’inerenza delle operazioni).

201018004 11def.doc

i

accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relative

3.

Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e memoria, la soc. EuroPell; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4.

(artt. 42 d.p.r. 600/1973, 3 L. 241/1990; 2-5-6-7-10
L. 212/2000 e d.lgs. 32/2001) in relazione all’art.
360, coma 1, nn. 3 e 5)”.

Con il secondo motivo, denuncia “violazione di legge
(artt. 39 e 40 del d.p.r. 600/1973, art.7 del d.lgs.
546/1992 in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e
5)

Con il terzo motivo, denuncia

“violazione di legge r

(artt. 329, 360, comma 1, n.3 e 5, del c.p.c.)”.

I tre mezzi sono palesemente inammissibili.
05.

E’ del tutto preliminare il rilievo che il ricorso
è irrimediabilmente viziato dall’assoluta inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., vigente per le sentenze
pubblicate dal 2 marzo 2006 e abrogato solo per le
sentenze pubblicate dal 4 luglio 2009 (dlgs 40/2006,
artt. 6 e 27; legge 69/2009, artt. 47 e 58), nella
parte in cui prevede che, nei casi previsti dall’art.
360 n.3 e n.4 “l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la

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2

Con il primo motivo, denuncia “violazione di legge

formulazione di un quesito di diritto”.
6.

Nel ricorso in esame, non solo manca del tutto la
prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino
graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito

‘t, infatti, inammissibile per violazione dell’art.
366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale
l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di
diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del
quesito formulato dalla parte (SU 7258/07).
7.

Né il quesito di diritto può essere desunto dal
contenuto del motivo, poiché, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con
l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod.
proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa,
funzionalizzata alla formazione immediata e diretta
del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (C. 20409/08).

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3

di diritto vero e proprio.

-

8.

Inoltre, le correlate censure proposte ai sensi
dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c. trascurano che,
nel vigore dell’art.366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria mo-

indicazione del fatto controverso”, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e
di valutazione della sua ammissibilità.
9.

Il motivo, cioè, deve contenere
d’inammissibilità

a pena

un’indicazione riassuntiva e

sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto
all’illustrazione del motivo e che consenta al
giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità
del ricorso (SU 12339/10), riguardo al carattere
decisivo dei fatti (principali o secondari) dedotti e
non riguardo a mere questioni o punti (C. 2805/11 e
IMENIE/UN.quanto necessario è leggibile nel caso di
specie.
10.

Disatteso il ricorso, segue la condanna della con-

tribuente alle spese del presente giudizio di legittimità (v. SU 17405/12).

201018004 11def.doc

4

f I

tivazione, deve essere accompagnato da una “chiara

A

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente La
alle spese del giudizio di legittimità liquidate in C
=10.500= per compensi, oltre alle spese prenotate a de-

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.

bito.

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