Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2909 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20015-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SERIT SPA in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta delega in

calce;

– controricorrente –

nonchè contro

IMMOBILIARE DITTAINO ALIMENTARI DI T. CR & C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La società Immobiliare Dittaino Alimentari di T. C.R. e C. s.a.s. impugnava la comunicazione dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto il diniego del condono presentato ai sensi della L. n. 389 del 2002, art. 12. La commissione tributaria provinciale di Enna accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, sul rilievo che il mancato pagamento della seconda rata non determinava la decadenza dal condono, posto che l’amministrazione finanziaria avrebbe potuto recuperare la rata non pagata mediante i previsti comuni metodi coattivi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo quattro motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso la sola concessionaria Serit Sicilia s.p.a..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. b. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto in esso mancava l’indicazione della persona fisica che, in base al rapporto di rappresentanza, aveva la legittimazione processuale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che la comunicazione dell’ufficio concernente il rigetto dell’istanza di sgravio delle cartelle da parte del contribuente non costituiva un atto impugnabile.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in quanto l’agenzia delle entrate avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’agenzia delle entrate poichè essa difettava di titolarità passiva riguardo alle eccezioni che riguardavano l’attività propria del concessionario.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 12, in quanto la CTR ha errato nel non ritenere che, in caso di mancato versamento della seconda rata, non possono trovare applicazione i benefici della L. n. 289 del 2002.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

8. Osserva la Corte che va esaminato il quarto motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Il motivo è fondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui, in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto, condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. E ciò in quanto solo con riguardo a quest’ultima ipotesi (di condono cosiddetto clemenziale) è necessaria, non venendo in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, l’integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria (Cass. n. 20746 del 06/10/2010; con riguardo al condono previsto dall’art. 9 bis, pure esso “clemenziale” Cass. n. 25238 del 08/11/2013).

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’affermarsi del principio giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate ed a Serit Sicilia s.p.a. le spese processuali di questo giudizio che liquida, quanto all’Agenzia delle Entrate, in euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito, e, quanto a Serit Sicilia s.p.a., in Euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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