Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29089 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato MONICA

SCONGIAFORNO, rappresentata e difesa dall’avv. PETRACCA ANGELO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato

FABBRI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENNA LUIGI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 1291/2008 della CORTE D’APPELLO

di LECCE del 24.6.08, depositata il 17/7/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza non definitiva in data 24.6.2008/17.7.2008 e successiva pronuncia definitiva in data 16.10.2009/23.10.2009 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato limitatamente al periodo dall’1.3.1995 al 10.8.1999 e condannava S.O. al pagamento di differenze retributive. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S. C. con un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimato.

Con un unico motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione ed, al riguardo, rileva che la corte territoriale aveva erroneamente valutato “le … dichiarazioni testimoniali che sono state lette in un contesto avulso dal periodo rispetto al quale la ricorrente aveva avanzato le sue pretese”, non fornendo “nessuna valida spiegazione e motivazione.. .in ordine alla presenza (della stessa) nello studio più di un anno prima della sua formale iscrizione al registro dei praticanti e per circa otto mesi dopo la conclusione del prescritto periodo di pratica…”, per come appunto gli esiti dell’istruttoria provavano. Il motivo è manifestamente infondato.

Ha accertato la corte territoriale, esaminando analiticamente le dichiarazioni rese dai testi, che gli esiti della prova orale portavano, in realtà, ad escludere che la ricorrente avesse svolto, nel periodo precedente la sua formale assunzione, attività diversa da quella di praticantato, e che, pertanto, fossero nel caso riscontrabili gli indici della subordinazione.

Ciò premesso, deve rammentarsi come la valutazione delle risultanze probatorie costituisce attività riservata al giudice di merito, incensurabile in cassazione se non in presenza di palesi vizi logici e ricostruttivi (nel caso non riscontrabili), e come, comunque, il motivo contrasti con la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto delle risultanze probatorie e documentali trascurate o erroneamente interpretate dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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