Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29089 del 05/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 05/12/2017, (ud. 27/04/2017, dep.05/12/2017),  n. 29089

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società P.G. s.r.l. ha proposto, al Tribunale di Trento, domanda di accertamento del proprio diritto al rilascio di immobili, di cui si è affermata proprietaria e che risultavano occupati dalla società Ediloil s.n.c., nonchè di risarcimento del danno per occupazione abusiva degli stessi.

La società Ediolil si è costituita contestando le pretese dell’attrice e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale dei beni e in particolare escludendo che la P. avesse effettuato un valido acquisto – da B.L. e G., ex soci della Ediloil – sulla base della c.d. buona fede tavolare.

Con sentenza parziale il Tribunale Trento ha accolto la domanda di rilascio degli immobili proposta dall’attrice, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta (il godimento dei beni da parte della stessa non avrebbe superato la soglia della tolleranza e non si sarebbe quindi tradotta in vero e proprio possesso); il giudizio di primo grado – volto a quantificare il danno subito dalla P. a causa della occupazione abusiva degli immobili – è stato sospeso a seguito della impugnazione della sentenza.

2. L’appello proposto dalla Ediloil è stato accolto dalla Corte d’appello di Trento, con sentenza del 25 settembre 2012: in riforma della sentenza impugnata, la Ediloil è stata riconosciuta proprietaria dei beni a seguito di usucapione.

3. La P., fusa per incorporazione nella Steldo s.r.l., propone come Steldo s.r.l. ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Ediloil resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “mancata applicazione/violazione di norme di diritto e segnatamente del R.D. n. 499 del 1929, per avere la Corte d’appello omesso di considerare l’assoggettabilità dei beni dei quali è causa alla normativa tavolare”: l’art. 5 del R.D. – facendo salvo il diritto di chi ha acquistato il bene “sulla fede del libro fondiario” – escluderebbe l’opponibilità dell’acquisto per usucapione.

Il motivo è infondato. L’art. 5, che nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva risolve il conflitto tra l’acquirente per atto fra vivi dall’intestatario tavolare e chi abbia acquistato il bene per usucapione, “prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l’acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell’usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata e iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso dell’ordinaria diligenza” (Cass., n. 6393/2011).

L’usucapione, pertanto, è opponibile nei confronti dell’acquirente del bene in base al libro fondiario, ma è necessario provare la mala fede dello stesso.

Ed è quanto, in effetti, la ricorrente contesta con il quarto motivo.

2. Con il quarto motivo si denuncia la “violazione o falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte d’Appello presunto la malafede dell’acquirente dei beni immobili pretesamente usucapiti anzichè presumerne la buona fede, con onere della prova (non assolto) in capo alla deducente Ediloil s.n.c.”. Con il motivo, in realtà, si lamenta non la violazione del citato art. 5, ma il riconoscimento, da parte della Corte d’appello, della prova della malafede dell’acquirente P. ad opera della Ediloil, che invocando l’usucapione aveva appunto l’onere di provarla (cfr. Cass., n. 9735/20029).

La Corte d’Appello ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto provata la malafede della società P.: l’esistenza di fatti noti da cui ha ricavato – cfr. p. 17 della sentenza impugnata – la dimostrazione del fatto da provare, per cui la censura non può essere accolta.

3. Con il secondo motivo si denuncia la “violazione-falsa applicazione delle norme in tema di possesso utile all’usucapione (artt. 1140,1141,1144 c.c.)”.

La censura è priva di fondamento. La ricorrente censura solo formalmente violazioni di legge, sostanziandosi invece il motivo in una critica della ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello circa il possesso dei beni da parte della Ediloil, ricostruzione in fatto che la Corte motiva in modo articolato e coerente – si vedano le pp. 10-17 del provvedimento impugnato – e che non è quindi censurabile in questa sede (tanto più alla luce del nuovo dettato dell’art. 360, comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie).

4. Con il terzo motivo si fa valere l'”omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti per non avere la Corte d’Appello considerato l’intrinseca equivocità del doppio ruolo svolto nella vicenda dal proprietario tavolare dei beni rappresentante della Ediloil s.n.c., signor B.L.”.

In realtà quello che si censura non è l’omesso esame di un fatto storico, ma “entrando nel merito di quanto emerso dall’istruttoria espletata in primo grado” (p. 34 del ricorso) si denuncia che la Corte d’appello avrebbe dovuto diversamente considerare il ruolo svolto nella vicenda da B.L..

Il motivo è pertanto inammissibile.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.700 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2017

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