Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29087 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ROMANA SUPERMARKET DI PONZI & FIGLI SNC (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO PACINOTTI 8, presso lo studio dell’avvocato CAZZELLA

FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO Luigi, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1721/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/02/08, depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carlo delega avvocato Sgroi difensore del

controricorrente che si riporta gli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma confermava il rigetto della opposizione proposta dalla Romana Supermarket di Ponzi & Figli snc avverso il decreto ingiuntivo per contributi Inps dell’anno 1991 e somme aggiuntive. La Corte territoriale, all’esito della CTU, escludeva che vi fossero errori nel conteggio degli interessi e delle somme aggiuntive.

Avverso detta sentenza ricorre la società soccombente con tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè, quanto al primo mezzo, non è vero che non figuri in sentenza la firma dell’estensore, giacchè la sentenza risulta sottoscritta dal presidente relatore ed estensore.

Con il secondo mezzo si allega che il CTU avrebbe fatto riferimento alla disciplina sanzionatoria più favorevole di cui alla L. n. 388 del 2000. La censura, scarsamente comprensibile, è in ogni caso infondata, giacchè l’ingiunzione si riferisce a contribuzione omessa nell’anno 1991 e quindi non è applicabile la legge invocata in quanto sopravvenuta.

Quanto al terzo motivo concernente la prescrizione, la sentenza impugnata ha ritenuto trattarsi di questione nuova in appello e quindi inammissibile. Avverso detta argomentazione non è stata svolta censura, limitandosi il ricorrente ad insistere sulla maturazione della prescrizione.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi e quattromila/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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