Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29085 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati CONCETTA LEONE, AGRESTA GIUSEPPE, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA in persona del Presidente della Giunta Regionale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato PUNGI’ GRAZIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NAIMO GIUSEPPE, giusta decreto

dirigenziale di incarico e giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 543/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 28.1.2010, depositata il 29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da L.C. e da altri lavoratori nei confronti della Regione Calabria, per ottenere l’adeguamento Istat dell’assegno loro corrisposto per essere stati impegnati, nell’anno 2000, in progetti di LPU (Lavori Pubblica Utilità). Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono mentre la Regione resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, dal momento che la sentenza risulta depositata il 29 aprile 2010, mentre la procura in calce al ricorso risulta rilasciata il 27 aprile 2010, e quindi prima della sentenza;

E’ stato infatti affermato ( Cass. n. 17145 del 24/06/2008) che “La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 cod. proc. civ., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata;

nè può ritenersi sufficiente, con riguardo alle controversie soggette al rito del lavoro, la mera lettura in udienza, in epoca anteriore al rilascio della procura, del dispositivo della sentenza, dovendosi ritenere la previsione di cui all’art. 433 cod. proc. civ. – in base al quale può essere proposto l’appello contro le sentenze di primo grado ove l’esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza – norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Infatti non pare possibile elaborare un compiuto ricorso ove non siano ancora note le motivazioni della sentenza da impugnare;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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