Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29085 del 20/10/2021
Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 20/10/2021), n.29085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22821/2020 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Perugia, via Campo di
Marte n. 6, /D, presso lo studio dell’avv. Lombardi Baiardini, che
lo rappresenta e difende, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, Ministero Dell’interno Commissione
Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 302/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da S.A., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito che era fuggito dal suo paese per ragioni dovute all’attività politica del padre che era stato ucciso dai fautori del Presidente in carica, perché considerato parte dei suoi oppositori politici.
A supporto della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha reputato la vicenda poco credibile per le contraddizioni e le incongruenze emerse nel corso del colloquio davanti alla Commissione territoriale, né aveva provato di aver chiesto aiuto all’autorità statale. La Corte d’appello ha, quindi, ritenuto l’assenza, nelle dichiarazioni della richiedente, di ragioni che giustifichino la protezione internazionale. Pertanto, non gli ha riconosciuto alcuna delle protezioni richieste, neppure l’umanitaria, non essendo stati dedotti ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva e/o oggettiva.
Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3,8 e 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere valutato la Corte d’appello di Perugia la credibilità sulla base dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e art. 14, lett. a, b e c e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 25, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e 1.1. e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e 1.1. e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure sul giudizio di non credibilità reso dalla Corte d’appello, che è un giudizio discrezionale anche se non arbitrario, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato come nella specie.
Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sull’accertamento di fatto riferito sia alla situazione generale della (OMISSIS) che alla situazione personale del ricorrente, condotto dalla Corte d’appello sulla base delle fonti informative consultate, che il ricorrente contesta ma in termini di mero dissenso.
Il terzo motivo è fondato, sussistendo il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo in riferimento alla documentazione medica attestante l’affezione cronica per epatite B che i giudici d’appello non hanno preso in considerazione, mentre il ricorrente alle pp. 19 e 20 del ricorso ha riportato e “localizzato” fra gli atti difensivi dei gradi di merito quanto lamentato alla patologia medica.
In accoglimento del terzo motivo, inammissibili il primo e secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021