Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29084 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli Avv.ti Caliulo Luigi, Lelio Maritato e Antonino
Sgroi per procura in atti e con loro elettivamente domiciliato in
Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto
medesimo;
– ricorrente –
contro
G.A.G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro
n. 1047 del 15.07.2010/26.08.2010 nella causa iscritta al n. 1940
R.G. dell’anno 2004;
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 5.12.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 28.10.2011 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M. Dott. BASILE Tommaso che non ha mosso obiezioni alla
anzidetta relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1047 del 2010, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da G.A.G. avverso la cartella esattoriale inviata in data 27.04.2001 per il pagamento di L. 7.909.925 in relazione a contribuzione previdenziale INPS. La Corte ha ritenuto che si fosse maturata la prescrizione quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3 non essendo intervenuto atto interruttivo della stessa L. n. 335, ex art. 17, lett. h), per essere stata recapitata la lettera interattiva in data 28.12.1995 in (OMISSIS), che non costituiva la sede dichiarata dell’attività commerciale dell’opponente. Ricorre l’INPS con unico articolato motivo. Il G. non si è costituito.
2. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della cartolina di ricevimento della notificazione del ricorso stesso effettuata a mezzo posta.
Sul punto si osserva che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la notifica a mezzo servizio postale si esaurisce non con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, ne consegue che, qualora tale mezzo non sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione,la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 14 giugno 2010; Cass. S.U. n. 14124 dell’11 giugno 2010; Cass. S.U. n. 627 del 14 gennaio 2008 ed altre decisioni conformi).
Nessuna statuizione va emessa sulle spese, non essendosi costituite l’intimato G..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011