Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29083 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferrara

Raffaele del foro di Caserta (Studio in Aversa, Via Salvo D’Acquisto

n. 200) come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ CARMELITANI SCALZI SANTA TERESA A CHIAIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore Padre C.V.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Gerolamo Belloni n. 78, presso

lo studio dell’Avv. Anagni Elisabetta, rappresentata e difesa

dall’Avv. Volpe Antonio per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

6361/09 del 4.11.2009/4.12.2009 nella causa iscritta al n. 119 R.G.

dell’anno 2006;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. De Renzis Alessandro in data 5.12.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 28.10.2011 del

Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M. Dott. BASILE Tommaso che non ha mosso obiezioni alla

anzidetta relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 6361 del 2009, nel confermare la decisione di primo grado, ha ribadito il rigetto della domande proposte da T.R. nei confronti della COMUNITA’ CARMELITANI SCALZI CHIESA SANTA TERESA A CHIAIA volte ad ottenere differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro svolto tra il 1.07.1990 e il 22.11.1999 come collaboratrice domestica addetta alla preparazione dei pasti e delle pulizie con orario di tre ore di lavoro al giorno per sei giorni settimanali.

La Corte territoriale ha ritenuto non provate le richieste dell’appellante sia in relazione alla mancanza di conteggi relativi a residuo credito sia sulla base degli elementi documentali e delle dichiarazioni dei testi escussi. La T. propone ricorso per cassazione sulla base di un solo articolato motivo, cui resiste la parte intimata con controricorso.

2. La ricorrente con il ricorso per cassazione contesta le valutazioni del giudice di appello circa la carenza di adeguati conteggi, deduce la violazione da parte dello stesso giudice dell’art. 437 c.p.c. per non avere autorizzato la produzione di prospetto contabile, lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. – in relazione agli artt. 167 e 416 c.p.c. – con riguardo alla ritenuta efficacia liberatoria delle buste paga, omessa puntuale valutazione del materiale probatorio ex art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

3. Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Va osservato che la Corte di Appello di Napoli (pag. 5 della sentenza) ha affermato che la ricorrente aveva ridotto la domanda senza specificare le voci eliminate, sicchè era onere della stessa ricorrente chiarire a quali titoli si riferissero i residui crediti rivendicati.

In ogni caso va precisato che la Corte territoriale ha esaminato la prova testimoniale, traendo la conferma della correttezza della versione fornita dalla datrice di lavoro, come pure ha preso in considerazione la prova documentale e le affermazioni della stessa ricorrente, contenute nel ricorso e nel libero interrogatorio, circa le paghe percepite e le mansioni espletate di addetta alla preparazione dei pasti e di riassetto della cucina. Orbene su tali presupposti la stessa Corte ha ritenuto le retribuzioni proporzionate alla qualità e quantità del lavoro svolto, in linea quindi con i parametri fissati dall’art. 36 Cost..

La valutazione del materiale probatorio è pertanto fondata su ampia e coerente motivazione, mentre la ricorrente si è limitata ad opporre un diverso, non consentito, apprezzamento.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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