Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29082 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10402/2020 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione difeso dall’Avv.to Mannironi Stefano;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Cagliari con sentenza in data 7/2/2020, ha respinto l’impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Cagliari in ordine alle istanze avanzate da S.J. nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce di morte della matrigna che voleva ucciderlo dopo aver già avvelenato suo padre.

La Corte di Appello di Cagliari in particolare ha ritenuto il ricorrente non credibile ed ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 2697 c.c. omesso esame su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte ritenuto non credibile il ricorrente senza ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e art. 16, lett. A), B), C); D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti perché, contrariamente.a quanto assunto dalla corte, rilevano con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), le circostanze addotte ovvero il rischio pressoché certo che, se rimpatriato, si troverebbe in una situazione di conflitto generalizzato con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); che parimenti la corte per nulla ha tenuto conto delle violenze subite e dei traumi sofferti.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 e art. 6 dir. CEE 115/2008, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti perché, contrariamente a quanto assunto dalla corte sussistono nel caso di specie le condizioni perché sia riconosciuta la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, protezione del tutto autonoma e distinta da quella di cui all’art. 5, comma 6 stesso D.Lgs.. La corte di appello di Cagliari non ha tenuto conto che la fattispecie prefigurata al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 costituisce ipotesi del tutto autonoma, viepiù che l’art. 6, comma 4 della direttiva C.E.E. n. 115/2008 prevede che gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi “caritatevoli o di altra natura” del tutto autonomi e differenti da quelli umanitari di cui all’art. 5 medesimo D.Lgs..

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti perché, contrariamente a quanto assunto la corte ben avrebbe potuto accordargli il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; che siffatta disposizione fa salva la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ovvero derivanti dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Censura la negazione della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili dii vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l’integrazione e di svolgere il giudizio di comparazione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.

Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) decreto succitato, va osservato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti. La Corte ha adempiuto a tale dovere citando le fonti aggiornate dalle quali ha desunto le informazioni sulla situazione del paese di provenienza.

La Corte di merito non ha riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, prime due lettere A) e B) in quanto la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi. Inoltre la Corte ha ampiamente motivato sulla mancanza di credibilità del ricorrente D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) valutando che le dichiarazioni rese non erano coerenti e plausibili e pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre.

Il terzo e quarto motivo relativo alla domanda di protezione umanitaria da trattarsi congiuntamente sono infondati e devono essere respinti.

Questa Corte ha più volte chiarito che in materia di protezione umanitaria, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.(Cass. sez.1 n. 4455/2018 e S. Unite 29459/2019).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019).

Nella fattispecie tuttavia la Corte di merito ha ritenuto inesistente una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente e non provato un processo di integrazione dello straniero in Italia.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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