Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29082 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20803/2015 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,

dall’Avv. Enrico Mazzarelli e dall’Avv. Alessandra Striglioni Nè

Tori, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo

Marcacci Balestrazzi in Roma, via Tacito, n. 23;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, n. 182/1/2015, depositata il 20 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.A. ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Teramo, il silenzio rifiuto tenuto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza con la quale egli aveva chiesto che gli venissero riconosciute le agevolazioni tributarie concesse, in dipendenza del sisma avvenuto il 6 aprile 2009 in Abruzzo, ai residenti del cratere sismico, ovvero di poter definire la pendenza del debito tributario, e già adempiuto dallo stesso contribuente, relativo alla tassazione separata, nell’anno d’imposta 2007, della sua indennità per la cessazione del rapporto di agenzia con Assicurazioni Generali s.p.a., nella misura ridotta del 40% ed in 120 rate decorrenti da Gennaio 2012, ai sensi del D.L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 34.

L’adita CTP ha rigettato il ricorso.

2. Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza n. 182/1/2015, depositata il 20 febbraio 2015, ha rigettato l’appello.

3. Il contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

5.11 contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al D.Lgs. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28”.

Il motivo è inammissibile, per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, evidenziando fin dalla rubrica una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che comporta l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) e non essendo ammissibile un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Il motivo è altresì inammissibile perchè evoca un contenuto (insufficiente e contraddittoria motivazione) della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più vigente ratione temporis con riferimento alla data di deposito della sentenza impugnata.

Infine, il motivo è inammissibile anche perchè l’ipotetica violazione della norma evocata nella rubrica viene sostenuta sulla base di un atto di mera prassi (un parere di una Direzione del Ministero delle Finanze) che non solo è relativo ad un’imposta (la Tarsu) non oggetto del giudizio, ma è comunque un atto consultivo e non, come apoditticamente assunto nel motivo, “una vera e propria “interpretazione autentica” delle disposizioni di legge”, cosicchè neppure è integrato a sufficienza l’onere di indicazione delle norme di diritto sulle quali i motivi si fondano, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 183 del 2011, art. 33 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72″. La censura si sostanzia nella pretesa violazione, da parte dell’ufficio, del termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, nella parte in cui, al comma 1, prevede che ” Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.”.

Assume infatti il contribuente che l’Ufficio, non provvedendo alla liquidazione dell’imposta, dovuta per la tassazione separata sull’indennità in questione, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, avrebbe causato “al ricorrente la perdita dei benefici previsti dalla normativa in favore dei soggetti residenti nel “cratere sismico””.

Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3,4 e 6, poichè la sua formulazione non consente di comprendere in maniera inequivocabile petitum e causa petendi della pretesa che tramite esso intenda tutelare il contribuente, neppure ai fini, minimi, di verificare il rispetto del riparto della giurisdizione e della natura, di regola impugnatoria di un atto, del processo tributario.

Infine, anche questo motivo è ulteriormente inammissibile perchè l’ipotetica violazione della norma evocata nella rubrica viene sostenuta sulla base di un atto di mera prassi (un parere di una Direzione del Ministero delle Finanze) che non solo è relativo ad un’imposta (la Tarsu) non oggetto del giudizio, ma è comunque un atto consultivo e non, come apoditticamente assunto nel motivo, “una vera e propria “interpretazione autentica” delle disposizioni di legge”, cosicchè neppure è integrato a sufficienza l’onere, di indicazione delle norme di diritto sulle quali i motivi si fondano, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

E’ peraltro utile segnalare che comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, che è quello della cui violazione si lamenta (sebbene non sia chiaro a quale fine) il ricorrente (cfr. il ricorso alla pag. 6, ultimo periodo, sottolineato per enfasi), ha rilevanza meramente interna all’Amministrazione: ” In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la rettifica cd. formale automatizzata, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ha un rilievo tutto interno all’apparato organizzativo dell’Amministrazione finanziaria, mentre nel rapporto, esterno, tra contribuente e fisco rileva il diverso termine – avente invece natura perentoria – entro il quale il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare al debitore la conseguente cartella di pagamento (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).” (Cass. 23/07/2020, n. 15750).

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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