Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29081 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 27/12/2011), n.29081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), F.A. (c.f.

(OMISSIS)) e M.P. (c.f. (OMISSIS)),

domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentati e difesi dall’Avv. MOLICA Giuseppe per procura a

margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per

legge lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2009 della Corte d’appello di Messina,

pronunziata in causa n. 766/08 r.g., depositata in data 8.03.2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5.12.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Messina, i lavoratori pubblici indicati in epigrafe, dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facenti parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponevano di essere stati inquadrati nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sostenevano che a fini giuridici ed economici dovesse esser loro riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della “temporizzazione”, facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente, che richiamava il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, che valorizza l’intera anzianità maturata dal dipendente nei servizi di ruolo e non di ruolo.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai predetti, la Corte d’appello di Messina con sentenza in data 8.3.10 rigettava l’impugnazione, ritenendo che la norma dell’art. 8 del ccnl 15.3.01, inerente il passaggio dei responsabili amministrativi ATA alla figura di DSGA, costituiva la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.

3.- Proponevano ricorso per cassazione i pubblici dipendenti con tre motivi, deducendo violazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13, e dell’art. 142 del ccnl 24.7.03, nonchè dell’art. 66, comma 6, del ccnl 4.8.95 e falsa applicazione dell’art. 8 del ccnl 15.3.01, sostenendo che la figura DSGA costituisce solo evoluzione della figura ATA e che, pertanto, l’anzianità attribuita nel nuovo inquadramento debba essere quella precedentemente in effetti maturata.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- Il difensore dei ricorrenti è officiato da “mandato a margine del ricorso introduttivo”, rilasciato, quindi, in data anteriore al 17.1.08, data di pronunzia della sentenza di primo grado.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che la procura per il ricorso per cassazione ha necessariamente carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, e che la stessa è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, di modo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (v. per tutte Cass. 5.8.00 n. 10319 e 7.3.03 n. 3410).

Il ricorso è, dunque, inammissibile per carenza della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c..

6.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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