Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29081 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32495/2018 R.G. proposto da:

G.B.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale

Parioli 43, presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva,

rappresentato e difeso dall’avv. Tiziano Lucchese giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Mozzecane, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova 96, presso l’avv.

Paolo Rolfo, che, unitamente agli avv.ti Maurizio Lovisetti e Cesare

Peroni lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Veneto (Venezia –

Sez. staccata di Verona), Sez. 12, n. 398/12/18 del 3 aprile 2017,

depositata il 9 aprile 2818, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell’8

ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie e che il P.G. non

ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI su terreni edificabili per gli anni dal 2007 al 2011 avverso i quali la contribuente deduceva vizio di motivazione, carenza di indicazione dei mezzi di prova e dell’effettività dell’utilizzazione a scopo edificatorio, difetto di congruità dei valori indicati;

2. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’ente locale con controricorso;

3. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia sotto il profilo della violazione di legge la mancata o errata risposta da parte del giudice d’appello in ordine al difetto di motivazione dell’atto impositivo evidenziato nel primo motivo dell’atto d’appello.

4. Il motivo non è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 26431 del 2017). E tutto ciò nell’atto impositivo in questione c’è, come emerge con chiarezza dalle concordi e congruamente motivate conclusioni dei giudici di prima e di seconda istanza e da quanto dell’atto stesso è riportato nel ricorso e nel controricorso.

5. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia sotto il profilo della violazione di legge la mancata o errata risposta da parte del giudice d’appello in ordine alla incongruità delle valutazioni del valore degli immobili operate dall’atto impositivo evidenziata nel secondo motivo dell’atto d’appello.

6. Qui appare ancor più evidente che altro il tentativo della parte ricorrente di ottenere inammissibilmente dal giudice di legittimità una revisione del merito, senza peraltro offrire, al di là di affermazioni e riferimenti generici, elementi di una costruttiva e specifica critica delle valutazioni espresse dal giudicante, il quale aveva con chiarezza riconosciuta l’adeguatezza delle motivazioni dei valori espresse nell’atto impositivo “senza che fosse stato addotto alcun elemento storico in grado di evidenziarne un livello di arbitrarietà, scrutinabile in questa sede, in grado di neutralizzarne, in qualche modo gli effetti”. Anzi, aveva evidenziato il giudice d’appello, l’ente locale aveva richiamato un trasferimento immobiliare che concerne direttamente la parte (in quella sede) appellante “che conforta ampiamente i criteri di valutazione utilizzati… e che lascia trapelare anche una valutazione piuttosto “favorevole” per il contribuente”

Il ricorso deve essere pertanto respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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