Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2908 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2908 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
GREEN CAR s.p.a.

-intimataavverso la sentenza n.23/10/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, depositata il 14.04.2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22.11.2017 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott.Luisa De Renzis che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso

Data pubblicazione: 07/02/2018

Fatti di causa
Nella controversia scaturita dall’impugnazione da parte
della Green car s.p.a. di avviso di accertamento relativo ad IRAP
dell’anno 2004, l’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo,
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, rigettandone l’appello, aveva
confermato la decisione di primo grado favorevole alla
contribuente.

a fondo perduto ricevuti dalla contribuente per i danni arrecati
dall’alluvione che aveva colpito la regione Piemonte, non
concorrendo, ai sensi del d.lgs.n.270/2000 e della legge
n.365/2000, alla formazione del reddito, fossero esenti da IRAP,
in quanto tale imposta è considerata un’imposta sul reddito.
La contribuente non resiste.
Ragioni della decisione
1.Preliminarmente va disattesa la richiesta formulata
dall’Agenzia delle entrate di termine per procedere alla
rinnovazione della notificazione del ricorso, dovendosi ritenere la
notificazione in atti rituale e tempestiva (cfr.Cass.n.ri 1972/2015;
15523/2009; 17137/2007).
2.Con l’unico motivo, rubricato:

violazione e falsa

applicazione dell’art.11 d.lgs. n.446/1997, del d.l. n.279/00 e
dell’art.6 della Lr. Piemonte n.9/07 (art.360, n.3 c.p.c.),

la

ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel
ritenere che il contributo in questione non concorresse a formare
la base imponibile ai fini dell’IRAP, laddove la norma invocata
espressamente includeva tra i componenti positivi di detta
imposta i contributi di ogni tipo erogati a norma di legge.
3.Ai sensi dell’art.11 d.lgs.n.446/1997, co 3

(vigente

ratione temporis) “Ai fini della determinazione della base
imponibile di cui agli artt. 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti
articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore
della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi (fin
qui il contenuto della previgente lett. Oa), del comma 1) e, in ogni
2

In particolare, il giudice di appello riteneva che i contributi

caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i
contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione”
3.1.Concorrono, pertanto, alla formazione della base
imponibile Irap – come testualmente affermato nella relazione
ministeriale al citato decreto n. 176 del 1999 – anche i contributi
“esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi”. Come,

n.4338/2007), l’intento del legislatore del 1999, stante la
sostanziale conservazione dei contenuti delle norme originarie, è
stato “esclusivamente quello di razionalizzare il sistema, senza
alcun sovvertimento del rapporto, già in precedenza stabilito, tra
“regola” ed “eccezione”, senza alcun reale apporto innovativo.
Le Sezioni Unite (sentenza del 14.10.2009 n. 21749), poi,
richiamando i precedenti nn. 4838, 4839 e 4840/2007, hanno
definito la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, di
interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
art. 11, comma 3, con conseguente efficacia retroattiva anche in
relazione ai contributi erogati negli anni di imposta precedenti a
quello della sua entrata in vigore. Di recente, ancora, è stato
ribadito il principio di diritto secondo cui «in tema di imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), il D.Lgs. n. 446 del
1997, art. 11, comma 3, nel prevedere che i contributi erogati a
norma di legge non concorrano alla determinazione della base
imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto
in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della
correlazione tra il contributo ed un componente negativo
indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica
indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera
affermazione dell’imprenditore (ndr. del contribuente) di avere
utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad
esempio, quelle per il personale»(cfr. Corte Cass. 5^ sez.
28.5.2010 n. 13160; id. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14415 – entrambe
con riferimento a contributi erogati a favore del trasporto pubblico
3

infatti, già affermato da questa Corte (Cass. n.7893/2007; Cass.

locale e Cass.n.11147/2014 con riguardo ai contributi FUS erogati
alle Fondazioni liriche-sinfoniche).
4.0ra, nel caso in esame la norma applicabile (art. 4, co 5
bis, d.l. n.279/2000, convertito con modificazione nella legge
n.365 del 11.12.2000, per i danni subiti a seguito degli eventi
alluvionali del 2000 ai sensi del quale: Alle imprese artigiane ed
a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e’ concesso, a
loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un

danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni
per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo
periodo del presente comma non concorrono alla formazione del
reddito di impresa ai fini dell’assoggettabilita’ alle imposte
previste)

non contiene una espressa esenzione ai fini IRAP,

limitandosi la stessa, come illustrato, a prevedere l’esclusione
(irrilevante, come si è visto, ai fini che qui interessano) dalla base
imponibile unicamente ai fini delle imposte dei redditi.
5.Né, in senso contrario, rileva l’art. 6 della legge Regione
Piemonte 23 aprile 2007 n.9 la quale, oltre ad essere priva di
effetti retroattivi, nel prevedere che

le imprese che hanno

usufruito del contributo previsto dall’articolo 4 bis della legge 11
dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della
regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di
settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al
contributo ricevuto, quale credito d’imposta ai fini della
compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ,
conferma, in definitiva, l’assoggettamento ad IRAP dei contributi
in questione.
6.Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione
della sentenza impugnata che dai superiori principi si è discostata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
4

contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei

introduttivo proposto dalla contribuente.
7.Attesa la novità delle questioni e la particolare peculiarità
della fattispecie le spese dei gradi di merito vanno integralmente
confermate tra le parti mentre quelle del giudizio di legittimità
dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di
merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2017.

contribuente.

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