Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2908 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25784-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ALBERTO INZAGHI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 31/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CERASI per delega orale

dell’Avvocato INZAGHI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate chiede, con un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 37/13/12, depositata il 26/3/2012, limitatamente alla parte corretta con l’ordinanza n. 31/13/12, depositata l’1/10/2012, che ha riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale aveva accolto il ricorso proposto da R.S. s.r.l. avverso il diniego di definizione dei carichi di ruolo pregressi, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, e dichiarato illegittimo il provvedimento dell’Ufficio motivato dall’omesso versamento della seconda rata del condono a cui la contribuente aveva aderito versando la prima rata.

Il Giudice di appello, per quanto qui rileva, accoglieva sia il gravame principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il diniego di accesso alla definizione agevolata, sia il gravame incidentale della società R.S., avuto riguardo, quanto a quest’ultimo, alla subordinata domanda di non applicazione delle sanzioni sull’ammontare del residuo credito erariale, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, sussistendo obiettive condizioni d’incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione della normativa di riferimento, comprovate anche dai contrasti giurisprudenziali, statuizione che, con l’ordinanza emessa all’esito del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza, veniva estesa agli interessi moratori richiesti dall’Ufficio, per analoghe ragioni ritenuti non dovuti dalla contribuente.

La società R.S. resiste con controricorso e deposito di memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., giacchè la CTR, nel disporre la correzione della sentenza n. 37/13/12, che aveva accolto l’appello incidentale della contribuente in relazione all’applicabilità delle sanzioni, escludendola, e non anche alla debenza degli interessi richiesti dall’Ufficio sul credito residuo, questione di cui neppure era fatta menzione nella motivazione della sentenza medesima, non si sarebbe limitata ad eliminare un errore cadente sulla manifestazione di volontà del giudicante, ma avrebbe provveduto ad una vera e propria integrazione di tale volontà, rimediando così ad una omissione di pronuncia su una delle domande oggetto del giudizio di gravame.

La questione, oggetto dell’eccezione dell’ intimata società R.S., concernente l’ammissibilità del suesposto motivo di ricorso, trova soluzione nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, merce il surrettizio ricorso al procedimento “de quo”, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio” (Cass. S.U. n. 5165/2004 e, più di recente, Cass. n. 5950/2007, n. 16205/2013).

Il mezzo di impugnazione è, dunque, ammissibile, perchè investe il decisum contenuto nella sentenza, e merita accoglimento perchè fondato.

Giova premettere che la L. n. 212 del 2000, art. 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), stabilisce:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Per giustificare la decisione di accertamento dell’incertezza normativa oggettiva, come emerge dalla motivazione della impugnata sentenza, la CTR ha fatto richiamo al disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10, ed espresso riferimento alle “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ ambito di applicazione della normativa di riferimento, quali emergono dal persistente contrasto giurisprudenziale in materia”.

Con ciò è fatto palese il rinvio all’ipotesi di errore scusabile menzionato nel terzo comma della sopra citata disposizione, errore dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, previsto dalla L. n. 212 del 2000, quale presidio del principio di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra contribuente amministrazione finanziaria che assume rilievo ai soli fini della non irrogazione delle sanzioni e che presuppone, secondo il costante insegnamento di questa Corte, una incertezza normativa oggettiva, vale a dire una condizione di dubbio, non evitabile, sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria (Cass. n. 3245/2013; n. 2192/2012).

Viceversa, soltanto nella parte motiva della ordinanza emessa all’esito del procedimento di correzione di errore materiale, la CTR richiama il secondo comma del citato art. 10, L. n. 212 del 2000, in relazione al comportamento lungamente inerte tenuto dall’Ufficio, e cioè la disposizione che “nel tutelare l’affidamento del contribuente che si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, escludendo l’irrogazione di sanzioni e interessi moratori, codifica un principio di carattere generale, di diretta derivazione dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., immanente nel diritto e nell’ordinamento tributario (anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 212)” (così, Cass. n. 5934/2015).

Ed allora, non v’è chi non veda che, con il surrettizio ricorso al procedimento di correzione di errore materiale, si è violato il giudicato formatosi sulla domanda concernente la non applicazione degli interessi di mora, incidendo la richiesta di correzione della sentenza di secondo grado – che ben poteva essere fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del contribuente – su un vero e proprio errore di giudizio, non rimediabile per detta via.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la correzione di errore materiale e dispone la integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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