Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29079 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18497/2020 proposto da:

E.S.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. G. E. M. Savio, che lo rappresenta e difende per procura a

margine;

– ricorrente –

contro

Prefetto Provincia Brescia;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 250/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,

depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Brescia in data 28.10.19, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, il GdP rileva che la proposizione del ricorso in cassazione avverso il provvedimento di diniego del tribunale di Venezia in materia di protezione internazionale non è ostativa alla legittimità del provvedimento espulsivo impugnato, perché l’effetto sospensivo, ad avviso del GdP, non si produce, fintantoché non intervenga un provvedimento ad hoc.

In secondo luogo, in riferimento alla richiesta di ricongiungimento familiare, il GdP rileva che la circostanza risulterebbe nuova e, comunque, priva dei requisiti costitutivi, non risultando lo straniero coniugato con la persona indicata e non provata la sua paternità.

Conclusivamente, il decreto espulsivo risultava adeguatamente motivato ed istruito e legittimo, in quanto emesso in presenza dei presupposti di legge, mentre, il ricorrente non disponeva di alcun titolo che legittimasse la sua permanenza sul territorio italiano.

Contro il provvedimento del GdP, I.S. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, la Prefettura di Brescia non risulta costituita.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), e omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente premette che con il ricorso al giudice di pace aveva sostenuto l’illegittimità del decreto di espulsione in quanto basato sulla violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a) (ingresso illegale in Italia), ipotesi non integrata nella specie, essendo egli (Ndr: testo originale non comprensibile) come risultava dallo stesso decreto di espulsione – entrato dalla frontiera marittima di Lampedusa a seguito di soccorso in mare, e dunque legalmente. La situazione in cui egli versava era semmai sussumibile nella fattispecie di cui alla lett. b) (trattenimento illegale) della medesima disposizione, essendo stata respinta, anche dal tribunale, la sua domanda di protezione internazionale e nonostante la pendenza di ricorso per cassazione. Il giudice di pace, invece, aveva respinto tale censura sul rilievo che detto ricorso per cassazione non aveva efficacia sospensiva automatica degli effetti del diniego di protezione. Considerazione, questa – osserva il ricorrente – pacifica, ma del tutto inconferente rispetto alla questione sollevata con il motivo di impugnazione, che consisteva, appunto, nella legittimità dell’ingresso in Italia del ricorrente, in quanto richiedente asilo soccorso in mare, e nella impossibilità di sostituire, in giudizio, la ragione – infondata – dell’espulsione per ingresso illegale con altra ragione, quale quella, in ipotesi effettivamente sussistente, del trattenimento illegale, ossia senza titolo dii soggiorno una volta venuto meno quello inerente alla richiesta di asilo.

Il motivo è fondato. Il ragionamento del ricorrente è corretto in diritto; dunque il giudice di pace, anziché limitarsi alla pacifica considerazione della mancanza di effetto sospensivo del ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego amministrativo di protezione internazionale, avrebbe dovuto accertare i presupposti di fatto della doglianza del ricorrente – in particolare l’avere questi fatto ingresso in Italia a seguito di soccorso in mare – e, a seconda dell’esito di tale accertamento, annullare o meno il decreto di espulsione, senza possibilità di modificarne il titolo (da ingresso illegale, appunto, a trattenimento illegale in Italia), non essendo ciò consentito al giudice dell’impugnazione (cfr. Cass. 9499/2002 e successive conformi).

In accoglimento del ricorso, la sentenza va quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Brescia, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Brescia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

 

 

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