Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29079 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20173-2018 proposto da:

RUSSO LUCIO, ROMANO GIOVANNI, in proprio e quali difensori della

VINICOLA DI CAPUA SNC, in persona del legale rappresentante,

D.C.M., D.C.L., D.C.M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato

ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RUSSO LUCIO;

– ricorrenti –

e contro

ELIPSO FINANCE SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15148/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che gli avv.ti Russo Lucio e Romano Giovanni, in proprio e quali difensori della Vinicola d.C. s.n.c., hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 15148/2018 di questa Corte, depositata in data 11 giugno 2018, con la quale, rigettato il ricorso proposto da Elipso Finance srl nei confronti della Vinicola d.C. s.n.c., è stata condannata la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo;

che la intimata Elipso Finance non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione;

considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza, là dove questa Corte ha omesso di provvedere sulla istanza di distrazione delle spese in favore dei difensori della controricorrente;

ritenuto che il ricorso è fondato;

ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 16037/10; Sez. 1 n. 14831/10; Sez. 6-1 n. 8578/14), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dall’esame del controricorso depositato nel giudizio definito con la ordinanza qui in esame, nella cui illustrazione figura compresa la chiara dichiarazione di distrazione in favore dei difensori della controricorrente;

ritenuto pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza con la aggiunta della distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori della Vinicola d.C. s.n.c., fermo il resto;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo della sentenza n. 15148/2018 di questa Corte aggiungendovi, dopo “come per legge.”, la seguente “Dispone la distrazione delle spese come liquidate in dell’avv. Russo Lucio e dell’avv. Romano Giovanni che sono dichiarati antistatari”; fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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