Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29079 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. un., 11/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24704-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE – ASL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIA ZUCCA;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA E DI RIPOSO SAN LUCA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA

LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

MARINETTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

16833/2017 del TRIBUNALE di TORINO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni

Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo in

relazione alla domanda principale di remunerazione delle prestazioni

sanitarie proposta dalla Casa di cura San Luca s.p.a.; dichiari la

giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande

subordinate di risarcimento extracontrattuale, di indebito oggettivo

e di ingiustificato arricchimento proposte dalla Casa di cura.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Sanitaria Locale Asl (OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5589 del 6/6/2017, emesso dal Tribunale di Torino su richiesta della società Casa di Cura San Luca s.p.a. per il pagamento di somma a titolo di pagamento giusta n. 34 fatture totalmente o parzialmente insolute di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di degenza – effettuate negli anni (OMISSIS) – in regime di accreditamento istituzionale ex D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche, eccependo in particolare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Avendo l’adito Tribunale di Torino riservato la decisione sul punto unitamente al merito della controversia disponendo l’espletamento di CTU, l’Azienda Sanitaria Locale Asl (OMISSIS) propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la società Casa di Cura San Luca s.p.a.

Con requisitoria scritta del 12/3/2019 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda principale di remunerazione delle prestazioni sanitarie proposta dalla società Casa di Cura San Luca s.p.a., e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande subordinate di risarcimento del danno extracontrattuale e di ingiustificato arricchimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c).

Lamenta che nella specie “le fatture emesse dalla Casa di Cura San Luca… non si fondano, nè per l’anno (OMISSIS), nè, tanto meno, per gli anni (OMISSIS), su un accordo contrattuale stipulato a sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies bensì solo ed esclusivamente sul rapporto di accreditamento istituzionale che lega la Casa di Cura alla Regione Piemonte”, sicchè detta società “non può vantare alcun “diritto” non solo a produrre illimitatamente ed indiscriminatamente prestazioni sanitarie ma soprattutto a far gravare sul bilancio pubblico la relativa spesa, prescindendo dai limiti rappresentati dagli atti programmatori… che hanno fissato i limiti di spesa”, e “in assenza di sottoscrizione dell’accordo contrattuale deve escludersi la sussistenza di un rapporto paritario di diritto privato tra la Struttura San Luca e l’ASL (OMISSIS) e, quale ulteriore conseguenza, deve escludersi… che in questa sede si possa far valere la giurisdizione del Giudice ordinario”.

Il motivo è infondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di c.d. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.) le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria.

Si è altresì precisato che ove la ASL opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa, e la creditrice replichi negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l’illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non rimane da tali “replicationes” automaticamente inciso, essendo queste ultime irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, laddove non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell’eccezione sollevata dalla ASL (v. Cass., 2/11/2018, n. 28053).

In altri termini, ai fini della necessaria modifica del tenore originario della domanda è necessaria un’attività della parte privata di riformulazione della domanda stessa, con richiesta di accertare con efficacia di giudicato l’illegittimità dell’attività provvedimentale oggetto di eccezione della P.A.

In mancanza di una siffatta riformulazione della domanda, le “replicationes” alle eccezioni della P.A. circa l’efficacia del provvedimento integrano invero meri fatti da esaminarsi dal giudice ordinario ai fini della decisione dell’originaria domanda, incidendo esse sull’oggetto del processo ma non su quello della domanda, a tale stregua pertanto sollecitando solo un sindacato incidentale sulla legittimità del provvedimento (v. Cass., 2/11/2018, n. 28053).

Orbene, una tale riformulazione della domanda difetta invero nella specie.

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nei propri scritti difesivi nonchè dallo stesso P.G. presso questa Corte nella requisitoria scritta, l’odierna controricorrente nella specie non contesta invero la vincolatività della determinazione discrezionale della P.A. e l’effettività della programmazione pubblica, espressamente per converso deducendo che “contrariamente a quanto ex adverso sostenuto la causa pendente avanti al Tribunale di Torino n. 16833/2017 R.G. non ha ad oggetto la verifica e l’accertamento della legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali erano stati assegnati i budget”, nonchè sostenendo “di avere erogato le prestazioni, ora insolute, nel pieno rispetto dei budget assegnati (e non contestati in sede civile) e dei contratti sottoscritti”. E che, a tale stregua, “la questione posta all’attenzione del Tribunale di Torino inerisce evidentemente solo: a. l’accertamento delle prestazioni effettuate e rimaste pacificamente insolute; b. l’accertamento del rispetto delle pattuizioni intercorse e dei budget assegnati; c. le conseguenze economiche a favore della odierna contro ricorrente per l’ipotesi in cui Casa di Cura San Luca spa abbia erogato le prestazioni (ora insolute) nel pieno rispetto dei budget a lei assegnati (come sempre sostenuto dalla stessa Casa di Cura San Luca s.p.a.), con conseguente accoglimento della azione contrattuale proposta, ovvero per l’ipotesi in cui dette prestazioni risultino essere effettuate in parte extra budget, con conseguente diritto – o meno – per Casa di Cura San Luca s.p.a. a vedere accolte, in via di graduato subordine, le proposte azioni di risarcimento del danno per violazione del principio del legittimo affidamento, ovvero l’azione di ripetizione ex art. 2033, ovvero ancora l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.”.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione nella specie del giudice ordinario. Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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