Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29078 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERAILE

sul ricorso 19677-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO

VASARI N 4, presso lo studio dell’avvocato CENSI SIMONA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANZI COSTANZA;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 15144/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata 1’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che C.S., con atto notificato il 25 giugno 2018, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 15144/18 di questa Corte, depositata in data 11 giugno 2018, con la quale, rigettato il ricorso proposto da P.A., quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ivi liquidate, in favore di essa controricorrente;

che l’intimato P. non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione;

considerato che nel ricorso in esame C.S. richiede la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza sopra indicata, là dove questa Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di essa C. anzichè in favore dello Stato, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 risultando essa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta attestazione resa in data 2.12.2015 dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari;

ritenuto che il ricorso è fondato;

ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 16037/10; Id. n. 16415/18), è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis c.p.c. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

che la ricorrenza nella specie della prima delle ipotesi richiamate appare evidente dall’esame della stessa ordinanza n. 15144/18, ove in epigrafe figura la specifica attestazione della ammissione della C. “al gratuito patrocinio”;

che infatti da tale ammissione al patrocinio deriva, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, l’obbligo di disporre, nel provvedimento che pone a carico del soccombente la rifusione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio, che sia eseguito a favore dello Stato il pagamento delle spese liquidate;

ritiene pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza come da dispositivo; che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza n. 15144/18 di questa Corte mediante aggiunta, dopo “spese generali.”, delle seguenti parole: “Dispone che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito a favore dello Stato”; fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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