Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29078 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. un., 11/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 11/11/2019), n.29078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4865-2018 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO GULLO;

– ricorrente –

contro

S.R., SP.MI., FINCALABRA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4248/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 07/09/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Graziano Pungì per delega dell’avvocato Domenico

Gullo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Delib. 16 gennaio 2006, la Giunta della Regione Calabria disponeva la revoca per giusta causa – secondo il disposto della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1, art. 20, comma 6 e art. 2449 c.c. – dei signori S.R., M.P. e Sp.Mi. dalle funzioni di componenti del consiglio di amministrazione della Fincalabra s.p.a., società a partecipazione maggioritaria della Regione costituita a norma della L.R. n. 7 del 1984, art. 1. Con successiva deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale veniva poi decisa la nomina di sei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente.

Tali deliberazioni venivano impugnate dai tre consiglieri revocati, i quali adivano il T.A.R. Calabria deducendo vizi di eccesso di potere, incompetenza assoluta e violazione di legge, e formulando domanda di risarcimento dei danni.

Il T.A.R. adito, dopo aver sospeso con ordinanza cautelare la nomina dei sei nuovi amministratori, con sentenza n. 1983/2006 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la natura eminentemente privatistica del potere esercitato nella specie dalla Regione quale socia della Fincalabra s.p.a. imponesse la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione giuridica azionata dai ricorrenti.

Adito in appello dai signori S. e Sp., il Consiglio di Stato con sentenza n. 4248/2017 ha accolto il gravame, annullando la sentenza di primo grado e rinviando la causa al T.A.R. Calabria.

Avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso, affidato ad un motivo. Gli intimati ( S., Sp. e Fincalabra s.p.a.) non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato, premesso il principio, che ha ritenuto essere stato fatto proprio dalla Adunanza Plenaria 3 giugno 2011 n. 10, secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere gli atti prodromici attinenti al processo decisionale – prettamente pubblicistici e soggetti come tali alla giurisdizione amministrativa – dagli atti successivi negoziali con i quali l’ente pubblico spende la sua capacità di diritto privato ponendo in essere un atto societario, ha ritenuto che la decisione della Regione Calabria di revocare i tre membri del consiglio di amministrazione della Fincalabra e di sostituirli con altri non appare di suo riducibile ad una mera vicenda di carattere infra-societario, dove normalmente quando il socio che così agisce è un privato – le decisioni prodromiche attengono ai motivi in sè irrilevanti per l’ordinamento giuridico; ma sia piuttosto un atto amministrativo, in quanto espressione di una valutazione prettamente pubblicistica di uso del potere discrezionale della pubblica amministrazione e dunque di cura degli interessi pubblici che istituzionalmente fanno capo a quella amministrazione pubblica. Sì che la cognizione in ordine alla impugnazione di tale atto deve ritenersi riservata al giudice amministrativo.

2. Con unico motivo, proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la Regione Calabria denuncia la violazione di norme di diritto nella attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo. Osserva in sintesi come sia erroneo l’assunto posto a base della statuizione impugnata, posto che, secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la nomina e la revoca degli amministratori della società da parte dell’ente pubblico socio debbono essere ascritte agli atti societari “a valle” della scelta di fondo del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole proprie del modello recepito.

3. La doglianza è fondata, alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr., tra molte: Cass. S.U. n. 4989/1995; n. 7799/2005; n. 30167/2011; n. 1237/2015; n. 19676/2016; n. 24591/2016; n. 21299/2017; n. 16335/2019), oltre che dello stesso Consiglio di Stato (cfr. Adunanza Plenaria 3 giugno 2011 n. 10), cui il Collegio ritiene di dare continuità.

3.1. Il principio di fondo da considerare è quello secondo cui la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato solo perchè l’Ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed Ente pubblico azionista è, in altri termini, di assoluta autonomia. Ciò significa che all’Ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sugli atti di gestione e sulla attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario dei quali dispone nella sua qualità di socio. Del resto, il richiamo alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali per quanto non diversamente stabilito dalla legge – e salve deroghe espresse -, trova esplicita e chiara conferma normativa nel D.L. n.n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, quarto periodo, convertito nella L. n. 135 del 2012, oltre che nell’analogo D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 1, comma 3: norme alle quali, se pure entrate in vigore successivamente ai fatti di causa, può ben attribuirsi, per la “clausola ermeneutica generale” di chiusura (in senso privatistico) che entrambe esprimono, rilevanza significativa.

3.2. Ciò premesso, deve essere rettamente inteso il riferimento all’ormai consolidato criterio giurisprudenziale di riparto della giurisdizione nella materia in questione. In base ad esso deve distinguersi il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) dal piano negoziale, che è interamente retto dal diritto privato: il primo, segnato dall’agire dell’Ente pubblico come autorità, si esaurisce nella scelta iniziale dell’Ente pubblico di costituire una società, o di parteciparvi; il secondo attiene come detto alla adozione, durante lo svolgimento della attività sociale, degli atti (c.d. “a valle” di quella scelta iniziale) che l’Ente pone in essere avvalendosi degli strumenti che il diritto comune gli attribuisce nella sua qualità di socio. Il punto da sottolineare è che, in presenza di un atto da collocare “a valle” della scelta iniziale di avvalersi dello strumento societario, esso deve ritenersi interamente regolato dal diritto privato, senza cioè poter distinguere (contrariamente a quanto sembra affermare la sentenza impugnata) una fase prodromica o deliberativa riservata alla cognizione del giudice amministrativo ed una attuativa riservata alla cognizione del giudice ordinario.

3.3. Ciò precisato, che l’atto di revoca, per giusta causa, degli amministratori nominati dall’Ente pubblico sia da collocare in questo secondo ambito non pare invero potersi dubitare, trattandosi all’evidenza di un atto compiuto uti socius, non jure imperii. L’art. 2449 c.c. del resto lo esprime chiaramente laddove, da un lato, individua nello statuto sociale, cioè in un atto fondamentale della società di natura negoziale, la fonte esclusiva della attribuzione al socio Ente pubblico della facoltà di nomina di amministratori in numero proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, con la correlata facoltà di revoca degli stessi; dall’altro, precisa che gli amministratori nominati dall’Ente pubblico hanno i medesimi diritti e obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Da quest’ultima disposizione – che si mostra coerente con le altre nel delineare la soggezione del socio pubblico, al pari degli altri soci, alle regole di organizzazione del tipo societario prescelto – si trae la chiara conferma che, nella specie, non si verte in tema di lesione di interessi legittimi, bensì di diritti soggettivi, degli amministratori revocati. I quali infatti hanno, al pari degli amministratori di nomina assembleare, i soli diritti previsti dall’art. 2383 c.c., comma 3, tra i quali non potrebbe rientrare -senza violare il principio normativo di uguaglianza di diritti – la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca, bensì solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa. La unitarietà del diritto sostanziale applicabile costituisce dunque ulteriore conferma della unitaria individuazione del giudice competente a decidere la controversia relativa alla revoca, che non può che essere il giudice ordinario, in difetto di una norma espressa di legge che attribuisca al giudice amministrativo la giurisdizione su diritti in questa materia.

4. Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario di primo grado sulla controversia in esame, cui deve essere rimessa la causa, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario di primo grado, cui rimette la causa, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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