Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29077 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. I, 20/10/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 20/10/2021), n.29077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20562/2020 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Suprema Corte di Cassazione rappresentato e difeso

dall’Avv.to Luigi Zingarelli, del Foro di Terni.

– ricorrente –

contro

Prefettura Della Provincia Di Terni – Ufficio Territoriale Del

Governo Di Terni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2020 del GIUDICE DI PACE di TERNI,

depositata il 29/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 20/5/2020 il Giudice di Pace di Terni ha respinto l’opposizione proposta da M.R. cittadino nato in (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Terni.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con otto motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 e dell’art. 2, comma 6 TUIL. 241 del 1990, art. 3 ed art. 24 Cost. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione sebbene mancante la traduzione del provvedimento nella lingua del ricorrente ((OMISSIS) o (OMISSIS)), sul rilievo che egli conosce la lingua italiana. Sostiene infatti il ricorrente che la traduzione in altra lingua, nota all’interessato, è sempre necessaria in base al disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7.

Il motivo è infondato perché lo stesso art. 2, comma 6 cit. stabilisce che la traduzione è disposta “ai fini della comunicazione” con lo straniero. Va da sé, pertanto, che se la comunicazione è possibile anche in lingua italiana, per essere quella nota all’interessato, la traduzione non è necessaria.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), con riferimento alla sussunzione della fattispecie concreta in una diversa fattispecie astratta: ciò data la discordanza tra la fattispecie in concreto valutata dal Prefetto (lett. C) e quella considerata dal Giudice (lett. B).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perché il Giudice di Pace ha deciso sulla base di considerazioni diverse da quelle sulle quali le parti si sono confrontate.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), perché il Giudice di Pace non ha proceduto alla valutazione della assenza di pericolosità sociale dello straniero, confermando la valutazione del Prefetto di Terni e limitandosi a richiamare la discrezionalità del giudice amministrativo sui motivi di revoca del permesso di soggiorno.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge avendo il giudice di pace trascurato di rilevare la non espellibilità dell’istante dal territorio nazionale, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), atteso la relativa condizione di convivenza con la coniuge e i figli minori;

Con il sesto il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, in relazione alla documentazione presentata in udienza ed alle circostanze della convivenza con parenti entro il 2 grado.

Con il settimo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione perché il Giudice di Pace nulla ha detto in ordine alla richiesta di prolungamento del termine concesso per rimanere in Italia. Con l’ottavo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione perché il Giudice di Pace ha motivato solo apparentemente in ordine alla congruità della durata del reingresso in Italia stabilita in anni cinque.

Il secondo, terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti, sono fondati e devono essere accolti, assorbiti gli altri.

Infatti al giudice di pace non è consentito confermare il decreto di espulsione in base a una ragione giustificativa diversa da quella posta a base del decreto stesso (cfr. Cass. 9499/2002 e successive conformi), il che, invece, si è appunto verificato nella specie, avendo il giudice di pace confermato l’espulsione per una ragione – il difetto di titolo di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. B) – diversa da quella indicata nel decreto di espulsione, emesso invece ai sensi della lett. C) predetta disposizione normativa.

I restanti motivi possano dichiararsi assorbiti.

Il ricorso deve pertanto essere accolto in ordine al secondo, terzo e quarto motivo nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo, assorbiti gli altri, la sentenza cassata e rinviato anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in ordine al secondo, terzo e quarto motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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