Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29077 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30778-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

56, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FIOCCA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE GIA’ COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

ROSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1813/2018 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.F. ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di Roma Capitale per la cassazione della sentenza n. 1813/2018 depositata il 22 marzo 2018 e non notificata, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento contenente la liquidazione dell’ICI, per gli anni di imposta 2009-2011, concernente un immobile sito in Roma in via del Viminale 38 iscritto in cat. Catastale A/I0, la CTR del Lazio nel riformare parzialmente la sentenza del giudice di primo grado, accoglieva in parte il gravame, riducendo la rendita sulla quale calcolare l’imposta comunale e le sanzioni.

Resiste con controricorso l’amministrazione comunale, la quale ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.Con il primo motivo, si lamenta violazione della L. n. 126 del 2008, art. 1, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, commi 1 e 2, nonchè eccesso di potere “ex art. 360 c.p.c., n. 6”, per avere il decidente escluso dal beneficio dell’esenzione dell’imposta comunale l’immobile iscritto nella cat. A/10 non abitativa, sebbene utilizzata come abitazione principale, trascurando che la normativa citata in rubrica fa espresso riferimento ai fini dell’esenzione all’uso effettivo dell’immobile, richiamando la citata L. n. 126 del 2008, art. 1, laddove intende per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, la quale a sua volta definisce l’abitazione principale quella di residenza anagrafica. A conferma della esposta tesi, il ricorrente evidenzia come l’esenzione trovi applicazione ad eccezione di quelle di categoria Al, A8 e A9; mentre per la cat. A/10 cui appartiene l’immobile di proprietà del ricorrente, l’eccezione non è prevista.

3.Con la seconda censura che prospètta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 2687 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3 critica la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante l’allegazione o la trascrizione nell’atto impugnato delle delibere comunali aventi carattere normativo o regolamentare che sono oggetto di conoscenza legale da parte del contribuente.

4.Con il terzo mezzo si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, avendo la CTR erroneamente escluso la decadenza dal potere impositivo, dando rilevanza non alla data di ricezione dell’avviso quanto alla data di spedizione.

5.11 primo motivo è infondato.

In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta, non ricorrendo l’ipotesi del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 1. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (Sez. 5, n. 7930 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016).

Nella specie, la CTR non si è attenuta ai predetti principi (Sez. 6-5 n. 4467 del 2017).

6. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

Come ribadito da questa Corte, le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili(Cass. n. 30052/2018; Cass. n. 14552 del 2018; n.. 29968 del 2019; n. 14723/2020).

7. Anche il terzo mezzo è privo di pregio.

Nella presente fattispecie, l’avviso ò è stato spedito con raccomandata a mezzo posta il 20.12.2014.

In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella

specie, avviso di accertamento), il principio della scissione

soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni trova applicazione solo ove l’Amministrazione finanziaria si avvalga di soggetti terzi per l’effettuazione della notifica, in quanto l’attività degli stessi esula dalla disponibilità del notificante, e non anche nell’ipotesi in cui esegua direttamente la notifica nei confronti del contribuente, ricorrendo la quale eventuali ritardi o omissioni rientrano nella responsabilità dell’Ufficio (Cass.n. 26053/2011, n. 22320/2014, n. 14580/2018, n. 3560/2019).

Deve dunque ritenersi tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente, poichè il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell’atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 17/12/2019).

L’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri di questi è stata affermata dalle Sez. Un. 12332/2017, in tema di notifica di sanzioni amministrative, esteso poi da questa Sezione alla notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell’attività di recupero fiscale (in tal senso, Cass. n. 9749/2018, in tema di accertamento IMU, così massirnata:”L’esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.

8.In conclusione, il ricorso deve essere respinto;

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente alla refusi.one delle spese sostenute dall’amministrazione comunale che liquida in Euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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