Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29077 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 18521-2018 proposto da:

STUDIO DI MEDICINA NUCLEARE SRL, in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4,

presso lo studio dell’avvocato BELLOMI ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15694/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che, con atto notificato in data 18 giugno 2018, la s.r.l. Studio di Medicina Nucleare, rappresentata dall’avv. Bellomi Alessandro, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 15694/2018 di questa Corte, depositata in data 14 giugno 2018, con la quale, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti della s.r.l. Studio di Medicina Nucleare, è stata condannata la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo;

che la Banca intimata non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione;

considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della sentenza, là dove questa Corte ha omesso di provvedere sulla istanza di distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, avv. Bellomi Alessandro;

ritenuto che il ricorso è fondato;

ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. ex multis: S.U. n. 16037/10; Sez. 1 n. 14831/10; Sez. 6-1 n. 8578/14), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. n. 287 e n. 288 c.p.c. (e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente dall’esame del controricorso depositato nel giudizio definito con la sentenza qui in esame, nella cui illustrazione figura compresa la chiara dichiarazione di distrazione in favore del difensore della controricorrente;

ritenuto pertanto che, in accoglimento delle richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza con la aggiunta della distrazione delle spese liquidate in favore del difensore della s.r.l. Studio di Medicina Nucleare, fermo il resto;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo della sentenza n. 15694/2018 di questa Corte aggiungendovi, dopo “spese generali.”, la seguente frase: “Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore dell’avv. Bellomi Alessandro che se ne è dichiarato antistatario”, fermo il resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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