Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29076 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.O., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato PANNELLA PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PERONE FERDINANDO, giusta

procura alle liti in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

G.F.S., V.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 141/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21.1.2010, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina PULLI (per delega avv.

Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da S.O. ed altri dieci soggetti di pagamento nei confronti dell’Inps delle differenze tra quanto percepito a titolo di pensione presso la Gestione Commercianti, e quanto spettante, sempre a titolo di pensione di vecchiaia presso l’assicurazione generale obbligatoria, riliquidata con i contributi versati nella Gestione Commercianti medesima; precisava la Corte territoriale che dette differenze dovevano essere corrisposte dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, sul rilievo che il supplemento derivante dalla contribuzione versata nella Gestione Commercianti debba essere liquidato contestualmente alla pensione di vecchiaia, senza che a tal fine possa operare il differimento previsto in via generale dalla L. n. 155 del 1981 per la liquidazione dei supplementi di pensione; Avverso detta sentenza ricorre l’Inps, mentre i pensionati resistono con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè questa Corte si è già espressa sulla questione con le sentenze n. 2846/2000 e n. 13604 del 05/11/2001. In quest’ultima si è affermato” In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, comma 6, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, comma 2 rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria. Non ci sono motivi per discostarsi da detti precedenti, per cui il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato PERONE Ferdinando.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi e duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Da distrarsi per l’avv. PERONE F..

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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