Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29076 del 13/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15765-2018 proposto da:
S.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 14183/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dell’11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il Decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Brescia Sezione spec. immigraz. prot. int. ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
che, in difetto di tempestivo deposito del ricorso notificato, la causa è stata iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso;
considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 4 giugno 2018, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma stessa;
ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo; che il ricorrente, in quanto risultante ammesso al gratuito patrocinio, non è soggetto all’obbligo di versamento del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. n. 7368/17; n. 13935/17).
P.Q.M.
dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2050,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018