Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29075 del 27/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresentata e difende, giusta
procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2880/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del
22/09/2009, depositata il 29/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2011 dal Presidente relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 22 marzo 2010 contro Z.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2880/09 depositata il 29 settembre 2009.
Z.G. non si è costituita.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Successivamente Poste Italiane ha depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale redatto in data 5 dicembre 2010, recante sottoscrizione anche della Z..
Alla stregua di tali risultanze, è da ritenere che sia venuto meno l’interesse di Poste Italiane alla prosecuzione del giudizio e alla conseguente decisione.
Va pertanto dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011