Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29075 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresentata e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2880/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

22/09/2009, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Presidente relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 22 marzo 2010 contro Z.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2880/09 depositata il 29 settembre 2009.

Z.G. non si è costituita.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Successivamente Poste Italiane ha depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale redatto in data 5 dicembre 2010, recante sottoscrizione anche della Z..

Alla stregua di tali risultanze, è da ritenere che sia venuto meno l’interesse di Poste Italiane alla prosecuzione del giudizio e alla conseguente decisione.

Va pertanto dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA