Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29075 del 18/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 18/12/2020), n.29075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. est. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8130/2016 R.G. proposto da:

E.D. Immobiliare s.r.l. e Zenith s.r.l., in persona dei rispettivi

rappresentanti legali, rappresentate e difese, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Tagliabue, con il

seguente domicilio digitale:

francesco.tagliabue.como.pecavvocati.it;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4027/15, depositata in data 22/9/2015, della

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 ottobre 2020 dal Dott. Angelo Napolitano.

 

Fatto

Il 29/9/2011 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale (OMISSIS) di Milano – Ufficio territoriale di Milano (OMISSIS), notificò alle due società odierne ricorrenti gli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) con i quali revocò le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa parte I allegata, invocate dalle dette società nell’atto di compravendita per notaio C. del (OMISSIS), registrato in data (OMISSIS) al n. (OMISSIS), rideterminando le imposte di registro, ipotecaria e catastale ed irrogando la prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Con l’atto notarile menzionato, le due società avevano acquistato, in parti uguali fra loro, le unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS) (VA), in (OMISSIS), ben individuabili singolarmente e separatamente censite in catasto.

Le società avevano beneficiato delle agevolazioni previste dal TUR (D.P.R. n. 131 del 1986), art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa parte I allegata, e dal D.Lgs. n. 347 del 1990, in quanto imprese che hanno per oggetto principale l’attività di rivendita di beni immobili.

Dopo aver accertato che una parte degli immobili acquistati dalle società con il detto atto di compravendita non erano stati a loro volta rivenduti entro il triennio dall’acquisto, l’ufficio revocò per intero le agevolazioni, recuperando a tassazione integrale l’atto del 2006.

Impugnati gli avvisi di liquidazione separatamente da parte delle società odierne ricorrenti, la CTP di Milano, riuniti i ricorsi, accolse le doglianze delle contribuenti, affermando che l’ufficio avrebbe dovuto procedere a revocare le agevolazioni solo con riferimento -agli immobili non rivenduti entro il triennio dalla stipula dell’atto del 2006.

Su appello dell’ufficio, la CTR della Lombardia riformò la sentenza di prime cure, affermando che le unità immobiliari oggetto dell’acquisto del 2006 devono essere considerate come un’unica entità, dal punto di vista economico e giuridico, sicchè, per evitare la decadenza dalle agevolazioni, le società contribuenti avrebbero dovuto rivendere entro il triennio tutti gli immobili acquistati per i quali avevano fruito delle agevolazioni.

Contro la sentenza di appello le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Le ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, le ricorrenti si dolgono che il giudice di appello ha ritenuto che le agevolazioni erano state richieste ed ottenute per l’acquisto dell’intero compendio immobiliare, considerato “a corpo”, e che le parti acquirenti si erano impegnate a rivenderle tutte entro i tre anni.

In particolare, la CTR non avrebbe considerato che le unità immobiliari erano autonomamente individuabili, sicchè, non essendo state tutte rivendute entro il triennio, solo per quelle rimaste invendute allo scadere di quel periodo avrebbe dovuto procedersi alla revoca delle agevolazioni.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Il giudice di appello, cui compete l’accertamento della volontà dei contraenti e l’interpretazione del contratto, che rappresenta una questione di fatto, ha motivato la sua decisione ritenendo che le unità immobiliari acquistate dalle odierne ricorrenti, sebbene autonomamente individuabili ed autonomamente censite in catasto, erano state considerate “in blocco” in sede di contratto di compravendita. Di conseguenza, le agevolazioni erano state chieste in relazione all’acquisto “in blocco” delle unità immobiliari, sicchè per non perdere le agevolazioni ottenute le società acquirenti avrebbero dovuto rivenderle tutte entro il triennio dall’acquisto.

Si tratta di una motivazione che, benchè stringata, è sufficiente a manifestare la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, ed è idonea a dar conto che il giudice di appello ha affrontato e risolto la, quaestio facti posta a base dell’appello dell’Amministrazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, sesto periodo, e nota II-ter della Tariffa Parte I”, le società ricorrenti censurano la decisione del giudice d’appello che, in contrasto con i parametri normativi evocati, vigenti ratione temporis, ha ritenuto che la vendita entro il triennio di uno degli immobili acquistati cumulativamente con un unico atto non vale ad evitare la decadenza da tutte le agevolazioni fruite in occasione dell’atto di acquisto.

2.1 Il motivo è infondato.

La CTR, nella sentenza impugnata, non ha ritenuto che le agevolazioni dovessero essere revocate solo perchè le varie unità immobiliari di cui si discute erano state acquistate con un unico atto di compravendita, ma ha ritenuto che le varie unità immobiliari hanno costituito giuridicamente ed economicamente un oggetto unitariamente considerato all’interno dell’atto: con riferimento a tale oggetto unitariamente considerato ed al prezzo complessivo stabilito per il suo acquisto sono state concesse le agevolazioni previste dalla legge. Di conseguenza, anche il godimento di tali agevolazioni doveva intendersi risolutivamente condizionato alla mancata vendita entro il triennio del complessivo oggetto il cui acquisto era stato trattato con favore dal fisco.

Giova ricordare che già Cass., sez. 5, n. 29153/2018 ha ritenuto che “in tema di imposta di registro, il diritto all’agevolazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata, presuppone che il trasferimento nel triennio abbia ad oggetto l’intero compendio immobiliare acquistato in regime agevolato, e non una parte soltanto di esso, salva l’allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore, sicchè, in mancanza di tale prova, la cessione parziale del bene determina la decadenza totale dall’agevolazione e non la mera riduzione quantitativa di quest’ultima in ragione della parte trasferita”.

Ma vi è di più: nell’ambito della disciplina recata dal testo unico dell’imposta di registro vi è una disposizione, l’art. 23 comma 1, dalla quale può desumersi che se in un unico contratto l’oggetto è costituito da più beni o diritti singolarmente individuabili, il trattamento fiscale da applicare è quello più favorevole all’erario nel caso in cui per i beni o diritti oggetto dell’atto sia stato previsto un unico e globale corrispettivo.

Orbene, siccome sono le stesse odierne contribuenti a riferire, in ricorso (pag. 4), che il giudice di primo grado aveva dato atto che nel contratto di acquisto del 2006 era stato previsto un unico prezzo per la compravendita delle varie unità immobiliari, prezzo sul quale erano state corrisposte le imposte in misura agevolata, deve concludersi che anche in sede di revoca delle agevolazioni le varie unità immobiliari debbono essere considerate come un unico compendio, sicchè basta che una di esse non sia stata rivenduta entro il triennio per far scattare la decadenza dalle agevolazioni ed il recupero della tassazione ordinaria, con i relativi accessori e sanzioni, sulla base del prezzo pattuito nell’atto di acquisto.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Amministrazione, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro cinquemila/00, per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020

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