Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29075 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14220-2018 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11,

presso lo studio dell’avvocato BENZI EMILIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BALLERINI ALESSANDRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS); PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1401/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che T.D. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte di Genova, in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova reiettiva della domanda di protezione internazionale in favore del ricorrente;

che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

considerato che, come rappresentato nella proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. con pronuncia di inammissibilità, il ricorso depositato nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. manca delle pagine 3 e 4, che dovrebbero contenere la esposizione sommaria dei fatti di causa e la intestazione dei motivi di ricorso, la cui illustrazione continua a pagina 5;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata copia integrale del ricorso notificata alla controparte;

ritenuto che non può attribuirsi rilevanza processuale alla allegazione documentale alla memoria, non solo perchè non prevista dall’art. 378 c.p.c. ma perchè non vale a sostituire il deposito dell’atto introduttivo da eseguirsi nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;

che il ricorso depositato, a differenza della ipotesi regolata da Cass. S.U. n. 18121/16, si mostra privo di requisiti essenziali, mancando non solo l’intestazione dei motivi di ricorso con indicazione delle norme di diritto sulle quali si fondano, ma anche l’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4);

che, quanto a tale esposizione sommaria, essa deve evidentemente essere contenuta nel ricorso, non potendo essere sostituita dalla lettura della sentenza impugnata senza violare la lettera e la ratio della disposizione normativa richiamata, che ha lo scopo (cfr. tra molte Cass. n. 10072/18; n. 21750/16) di fornire una sintesi dei fatti rilevanti in connessione con il decisum, onde agevolare la immediata comprensione dei motivi di censura, peraltro nella specie privi di una parte non secondaria;

che pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

che non vi è luogo nè per provvedere sulle spese di questo giudizio in mancanza di difese da parte dell’intimato, nè per applicare il doppio contributo stante l’avvenuta ammissione del ricorrente al patrocinio a carico dello Stato (Cass. n. 7368/17; n. 13935/17).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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