Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29074 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 27/12/2011), n.29074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè

mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI

CALIULO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della Codor Srl, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDRONICO

FRANCESCO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

9.7.09, depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv.

Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna udienza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

L’INPS chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 600/09 pubblicata il giorno 11 agosto 2009, che ha respinto l’appello contro la decisione del Tribunale di Siracusa di accoglimento delle opposizioni ad ordinanze ingiunzione proposte da M.S., in proprio e quale legale rappresentante della CODOR srl. Le ordinanze erano state emesse per omesso versamento di contributi relativi a periodi di lavoro con contratti di formazione e lavoro, in relazione ai quali in sede di verbale di visita ispettiva congiunta INPS ed ispettorato del lavoro, si era accertata la carenza del requisito formativo ed una serie di profili di illegittimità (sottoscrizione dei contratti dopo l’inizio del rapporto, utilizzazione dei lavoratori in mansioni diverse da quelle pattuite nella clausola speciale di formazione, previsione della formazione per qualifiche già in possesso dei lavoratori, ecc…).

Il giudice di primo grado accolse l’opposizione ed annullò l’ordinanza. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rigettando l’appello dell’INPS in forza delle seguenti affermazioni:

“si dissente dalla prospettazione dell’INPS secondo la quale era onere dell’opponente dimostrare di avere legittimamente fruito delle agevolazioni connesse alla stipula di contratti di formazione e lavoro, atteso che nella specie è indiscussa l’esistenza formale dei suddetti cfl”; e ancora: “deve ritenersi che fosse a carico dell’Istituto l’onere di dimostrare le deviazioni dallo schema tipico richiamato”. Tale principio di diritto è in contrasto con quanto affermato costantemente da questa Corte, da ultimo anche con riferimento a controversia del tutto analoga decisa dalla medesima Corte e tra le medesime parti.

Nella sentenza 26 ottobre 2010, n. 21898, si è infatti affermato:

Questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997;

19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008). Tale principio, che il Collegio condivide, trova applicazione anche laddove, come nella specie, i benefici contributivi, di cui l’Ente impositore nega la spettanza, trovino il loro (preteso) fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza de quale il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi. La Corte territoriale si è invece discostata da tale principio, ritenendo erroneamente che competesse all’Ente impositore fornire la prova che per i rapporti dedotti in giudizio, formalmente qualificati come di formazione e lavoro, facevano difetto i presupposti di validità ed efficacia. Il motivo all’esame risulta dunque fondato. Per l’effetto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi al suindicato principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione;

Il Collegio, rilevato che M.S. personalmente e la s.r.l. Codor dal medesimo rappresentata hanno resistito con controricorso, nel quale si eccepisce infondatamente la tardività del ricorso con riferimento al termine di sei mesi introdotto dalla L. n. 69 del 2009 per i giudizi iniziati (e non per le sentenze pubblicate) successivamente alla data di entrata in vigore della legge, art. 58), aderisce alla relazione e conseguentemente cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinchè riesamini i termini della controversia facendo applicazione dei corretti principi di diritto in tema di ripartizione dell’onere della prova, come innanzi precisati. Al predetto Giudice di rinvio si rimette anche il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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