Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29074 del 11/11/2019

Cassazione civile sez. I, 11/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/11/2019), n.29074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30770/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura

Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

K.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2072/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- K.M., cittadino del Gambia, in Italia dal 2015, ha chiesto la protezione internazionale raccontando di essere fuggito dal suo paese perchè dopo la morte della madre e della nonna il padre lo maltrattava e i familiari lo rifiutavano.

La Commissione territoriale competente ha respinto la domanda. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la protezione umanitaria atteso che il richiedente ha dimostrato un certo inserimento sociale, lavorativo e nel volontariato in Italia con apprendimento della lingua.

Propone appello il Ministero e appello incidentale il richiedente asilo. La Corte d’appello di Bologna rigetta entrambi gli appelli.

Propone ricorso per cassazione il Ministero, affidandosi ad un solo motivo. Non presenta controricorso il richiedente asilo.

Diritto

RILEVATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, come interpretato da Cass. n. 4455/2018. Secondo il Ministero ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari non basta la integrazione sociale in Italia ma occorre verificare se tale benessere verrebbe gravemente compromesso nel paese di origine integrando lesione della vita privata e familiare e risulti una incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita.

Deve qui osservarsi che con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019, la Prima Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni:

se la disciplina contenuta nel D.L. n. 113 del 2018, nella parte in cui abolisce le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vecchio testo, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3) e le sostituisce con ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno in “casi speciali”, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.I., relativi a fattispecie in cui, alla stessa data, la commissione territoriale non avesse ravvisato le ragioni umanitarie e avverso tale decisione fosse stata proposta azione davanti all’autorità giudiziaria;

b) se, risolta la prima questione nel senso di ritenere tuttora applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, i previgenti parametri normativi, debba essere confermato il principio affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, può essere riconosciuto anche al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, sulla base di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Ne consegue che – in ragione del contenuto del ricorso, avente ad oggetto i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria – si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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